Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione  dei  vini  a  denominazione di  origine  controllata  "S.
Martino  della Battaglia"  di cui  all'art. 1,  devono essere  quelle
tradizionali della  zona di  produzione e  comunque atte  a conferire
alle  uve  ed  ai  vini derivati  le  specifiche  caratteristiche  di
qualita'.
  Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo di  cui all'art. 15  della legge  10 febbraio 1992,  n. 164,
unicamente i  vigneti collinari e pedecollinari  di buona esposizione
su terreni  di natura  prevalentemente di natura  calcareo argillosa,
misti a buona parte di scheletro e similari.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura  (corti,  lunghi  e  misti) devono  essere  quelli  di  tipo
tradizionale  e comunque  atti  a non  modificare le  caratteristiche
delle uve e del vino.
  Fermi  restando  i  vigneti  esistenti,   i  nuovi  impianti  ed  i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non
inferiore a 3000 calcolati sul sesto d'impianto.
  E' vietata  ogni pratica di forzatura;  e' consentita l'irrigazione
di soccorso  effettuata non oltre  il periodo dell'invaiatura  per un
massimo di due interventi all'anno.
  La produzione massima di uva  per ettaro, in coltura specializzata,
non deve  essere superiore rispettivamente  a 11,5 tonnellate  per il
vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "S.  Martino  della
Battaglia" e a 8,0 tonnellate per  il vino a denominazione di origine
controllata "S. Martino della Battaglia" tipologia liquoroso.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "S. Martino della  Battaglia" devono essere riportati nei
limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20%
i  limiti medesimi,  fermi  restando  i limiti  resa  uva/vino per  i
quantitativi di cui trattasi.
  Le  eccedenze delle  uve, nel  limite  massimo del  20%, non  hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
  Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.
  Fermi restando i  limiti sopra indicati, la  produzione massima per
ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata,
rispetto  a   quella  specializzata,   in  rapporto   alla  effettiva
superficie coperta dalla vite.
  Le uve  destinate alla  vinificazione del  vino a  denominazione di
origine controllata "S. Martino della Battaglia" devono assicurare un
titolo alcolometrico  volumico naturale  minimo di 11,0%  vol; quelle
destinate  alla vinificazione  del  vino a  denominazione di  origine
controllata "S.  Martino della Battaglia" tipologia  liquoroso devono
assicurare un titolo alcolometrico  volumico naturale minimo di 12,0%
vol.
  La regione Lombardia, d'intesa  con la regione Veneto, annualmente,
prima  della vendemmia,  sentite le  organizzazioni professionali  di
categoria e  l'Ente di tutela  riconosciuto e delegato,  tenuto conto
delle  condizioni  ambientali e  di  coltura  che nell'anno  si  sono
verificate,  puo'   stabilire  con  decreto  un   limite  massimo  di
produzione inferiore  a quello  fissato dal presente  disciplinare in
rapporto  agli  ettolitri  di   vino  ottenibile,  dandone  immediata
comunicazione  al  Ministero per  le  politiche  agricole -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e delle  indicazioni geografiche  tipiche dei  vini ed  alle
Camere di commercio, industria,  artigianato e agricoltura di Brescia
e di Verona.