Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia" di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari e pedecollinari di buona esposizione su terreni di natura prevalentemente di natura calcareo argillosa, misti a buona parte di scheletro e similari. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli di tipo tradizionale e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3000 calcolati sul sesto d'impianto. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura per un massimo di due interventi all'anno. La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore rispettivamente a 11,5 tonnellate per il vino a denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia" e a 8,0 tonnellate per il vino a denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia" tipologia liquoroso. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,0% vol; quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia" tipologia liquoroso devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,0% vol. La regione Lombardia, d'intesa con la regione Veneto, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria e l'Ente di tutela riconosciuto e delegato, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, puo' stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia e di Verona.