Art. 5.
  Le  operazioni di  vinificazione,  imbottigliamento ed  affinamento
devono  essere  effettuate  all'interno   della  zona  di  produzione
delimitata  nel  precedente  art.  3. Tuttavia,  tenuto  conto  delle
situazioni  tradizionali  di  produzione,   e'  consentito  che  tali
operazioni  siano effettuate  entro  l'ambito dell'intero  territorio
amministrativo delle province di Brescia  e di Mantova, nella regione
Lombardia e di Verona, nella regione Veneto.
  Nella vinificazione  sono ammesse soltanto le  pratiche enologiche,
comprese  quelle relative  all'affinamento,  corrispondenti agli  usi
locali, leali e costanti, o comunque  atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
  La  denominazione   di  origine   controllata  "S.   Martino  della
Battaglia"  puo' essere  utilizzata per  designare il  tipo liquoroso
ottenuto  mediante   l'alcolizzazione  del   mosto  di   base,  anche
parzialmente fermentato. Per detta  tipologia e' vietato aumentare la
gradazione alcolica complessiva  del prodotto mediante concentrazione
del mosto o impiego di mosti che siano oggetto di concentrazione.
  La resa massima delle uve in  vino finito non deve essere superiore
al 70%, per entrambe le tipologie.
  Qualora  superi detto  limite, ma  non il  75%, l'eccedenza  non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
  Oltre  il  75% decade  il  diritto  alla denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto.