Art. 5. Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento ed affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito dell'intero territorio amministrativo delle province di Brescia e di Mantova, nella regione Lombardia e di Verona, nella regione Veneto. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, comprese quelle relative all'affinamento, corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia" puo' essere utilizzata per designare il tipo liquoroso ottenuto mediante l'alcolizzazione del mosto di base, anche parzialmente fermentato. Per detta tipologia e' vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o impiego di mosti che siano oggetto di concentrazione. La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per entrambe le tipologie. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.