Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "S. Martino della Battaglia": colore: giallo citrino tendente al dorato con l'affinamento; profumo: evoluto, intenso, caratteristico; sapore: fresco, secco o rotondo, con retrogusto leggero di mandorla; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. "S. Martino della Battaglia" liquoroso: colore: giallo tendente al dorato con l'affinamento; profumo: intenso, caratteristico; sapore: gradevolmente dolce, vellutato, armonico e generoso, con leggero retrogusto di mandorla, eventualmente con sapore di legno derivante dall'affinamento in botte; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,0% vol; zuccheri residui non inferiori a 40,0 g/l; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 17,0 g/l. E' facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.