Art. 6.
  I vini  a denominazione  di origine  controllata "S.  Martino della
Battaglia" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
  "S. Martino della Battaglia":
  colore: giallo citrino tendente al dorato con l'affinamento;
    profumo: evoluto, intenso, caratteristico;
  sapore:  fresco,  secco  o   rotondo,  con  retrogusto  leggero  di
mandorla;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
  "S. Martino della Battaglia" liquoroso:
    colore: giallo tendente al dorato con l'affinamento;
    profumo: intenso, caratteristico;
  sapore: gradevolmente  dolce, vellutato,  armonico e  generoso, con
leggero  retrogusto di  mandorla, eventualmente  con sapore  di legno
derivante dall'affinamento in botte;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,0% vol;
    zuccheri residui non inferiori a 40,0 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.
  E'  facolta' del  Ministero per  le politiche  agricole -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni  geografiche tipiche dei vini modificare,
con proprio decreto, i limiti  sopra indicati per l'acidita' totale e
l'estratto secco netto.