Art. 7. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "S. Martino della Battaglia" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto" e similari. E' consentita l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non siano tali da trarre in inganno il consumatore. E' consentito altresi' l'uso della indicazione aggiuntiva "vigna" seguita immediatamente dal relativo toponimo purche' le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, tenuto rispettivamente presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia e di Verona, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Sulle bottiglie contenenti vini a denominazione di origine controllata "S. Martino della. Battaglia" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.