Art. 7.
  Nella  designazione e  presentazione  dei vini  a denominazione  di
origine  controllata   "S.  Martino   della  Battaglia"   e'  vietata
l'aggiunta   di   qualsiasi    qualificazione   diversa   da   quelle
espressamente previste  dal presente  disciplinare, ivi  compresi gli
aggettivi "extra", "fine", "scelto" e similari.
  E' consentita l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, purche'  non siano tali da trarre in
inganno il consumatore.
  E' consentito  altresi' l'uso della indicazione  aggiuntiva "vigna"
seguita  immediatamente   dal  relativo   toponimo  purche'   le  uve
provengano totalmente dai corrispondenti  vigneti e siano rivendicate
annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla
legge  10 febbraio  1992, n.  164, tenuto  rispettivamente presso  le
Camere di commercio, industria,  artigianato e agricoltura di Brescia
e di  Verona, alle  condizioni previste  dal decreto  ministeriale 22
aprile 1992.
  Sulle  bottiglie   contenenti  vini  a  denominazione   di  origine
controllata "S. Martino della. Battaglia" deve figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.