IL COMITATO DEI MINISTRI (previsto dalla normativa di recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali) Visto il decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, che prevede l'adozione da parte di un apposito comitato di Ministri di misure tali da garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, da parte di tutti gli operatori, in tempi coerenti con la realizzazione di tali condizioni; Vista la legge del 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 settembre 1997, con il quale e' stato costituito il citato comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dai Ministri per la funzione pubblica, delle comunicazioni, della difesa, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1997, con il quale viene definito il procedimento di predisposizione delle misure a tutela della concorrenza, per la modifica del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, del bando di gara e del disciplinare di gara; Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre 1997; Visto il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 marzo 1998, recante modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze; Visto il regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25 marzo 1998; Vista la determinazione del Ministro delle comunicazioni nella funzione di Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in data 1 aprile 1998, con la quale si fissa ad una unita' il numero di licenze immediatamente rilasciabili mediante gara per l'espletamento del servizio radiomobile pubblico DCS 1800; Visto lo schema delle misure predisposto dai valutatori; Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato che si e' espressa in data 26 marzo 1998, con il parere n. 16052; Sentite la Direzione generale IV per la concorrenza e la Direzione generale XIII per le telecomunicazioni della Commissione della Unione europea con comunicazione del 25 marzo 1998; Ritenuta l'opportunita', pur nella sussistenza, allo stato, di disponibilita' di frequenze per un solo nuovo gestore, constatata dalla menzionata determinazione del Ministro delle comunicazioni, di prevedere fin d'ora tempi determinati per la verifica delle ulteriori frequenze che si renderanno dsponibili ai fini di una ulteriore licitazione futura e che la competenza a tale verifica e' riservata all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che vi procedera' entro il 1 luglio 1999; Ritenuto, per quanto attiene alle modalita' di contribuzione per l'assegnazione delle frequenze, che il canone di concessione attualmente previsto a carico dei due concessionari del servizio radiomobile gia' operanti, come canone di concessione, e' attualmente fissato nella misura non superiore al 3,5 per cento annuo dei ricavi (convenzioni stipulate tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la Telecom S.p.a. e la Omnitel Italia S.p.a.) e che quindi il cambiamento del metodo di contribuzione non puo' avvenire con riferimento al solo terzo gestore, bensi' in un ambito generale ad opera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, tanto piu' che una differente contribuzione, rapportata per il solo nuovo gestore alle frequenze assegnate, finirebbe col penalizzare l'ingresso del nuovo competitore; Ritenuto, inoltre, che l'Autorita' per la tutela della concorrenza e del mercato sostanzialmente sollecita "una rapida e piena attuazione" dell'art. 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e del relativo potere di regolamentazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di imporre contributi finalizzati ad assicurare l'uso ottimale di dette risorse; Ritenuto, altresi', che debba essere comunque considerato come ulteriore contribuzione l'indennizzo previsto dal citato regolamento per la copertura degli oneri del Ministero della difesa, rapportato, tra l'altro, all'ampiezza della banda di frequenze assegnate; Ritenuto che, quanto alla possibilita' di introdurre un "entry fee", in aggiunta al contributo annuo parametrato sui ricavi lordi, non puo' non segnalarsi che il pagamento di un "entry fee" da parte del secondo gestore GSM ha dato luogo a procedure di infrazione comunitaria, procedura superata con la previsione di misure compensative, sicche' non risulterebbe corretta l'introduzione di una analoga misura con riferimento al terzo gestore; Ritenuto, quindi, sempre con riferimento all'"entry fee" che, anche sotto questo profilo, non puo' non considerarsi che al terzo gestore viene imposto il pagamento dell'indennizzo degli oneri del Ministero della difesa con riferimento anche all'ampiezza della banda di frequenze assegnategli, mentre un tale onere non e' stato addossato ai concessionari gia' esistenti, relativamente alle frequenze utilizzate per il servizio GSM, ma verra' loro richiesto solo con riguardo alle frequenze che si renderanno disponibili in futuro; Ritenuto, quanto alle misure asimmetriche, apprezzate sia dall'Autorita' garante della concorrenza, e del mercato sia dalle Direzioni generali IV e XIII della Commissione europea, che dette misure sono tutte strettamente conseguenti al vigente ordinamento, essendo, in particolare, previsto il roaming nazionale dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29, ed il principio della condivisione dei siti dalla legge 31 luglio 1997 n. 249, nonche' dalle stesse convenzioni stipulate con i due gestori gia' operanti; Ritenuto che, quanto al vantaggio di sei mesi nell'avvio del servizio del terzo gestore, non puo' aderirsi al suggerimento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di far decorrere detto beneficio dalla data di avvio della commercializzazione del servizio stesso, posto che la legge 27 febbraio 1998, n. 29, fa riferimento al rilascio della licenza; Ritenuto, infine, che debba essere accolto l'invito dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato a provvedere in tempi celeri l'obbligo dei gestori di consentire agli utenti la conservazione del numero telefonico, pur nel passaggio da un gestore all'altro; Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri del 1 aprile 1998; Approva le seguenti misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, di cui alle premesse: Art. 1. Licenze per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 1. La licitazione per il rilascio di licenza individuale per l'espletamento del servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico DCS 1800, di cui al decreto-legge 1 maggio 1997, n 115, cosi' come convertito dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, nonche' al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1997, e' limitata al rilascio di una sola licenza individuale. 2. E' comunque riservata la facolta', ai sensi del successivo art. 5 nonche' dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, di rilasciare ulteriori licenze individuali per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800.