IL COMITATO DEI MINISTRI
               (previsto dalla normativa di recepimento
                       della direttiva 96/2/CE
               sulle comunicazioni mobili e personali)
  Visto  il decreto-legge  1  maggio 1997,  n.  115, convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge   1  luglio   1997,  n.   189,  recante
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle
comunicazioni mobili e personali;
  Visto in particolare l'art. 2,  comma 2, del citato decreto-legge 1
maggio 1997,  n. 115,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 1
luglio 1997, n.  189, che prevede l'adozione da parte  di un apposito
comitato  di  Ministri di  misure  tali  da garantire  condizioni  di
effettiva  concorrenza  nel  mercato  delle  comunicazioni  mobili  e
personali, da parte di tutti gli  operatori, in tempi coerenti con la
realizzazione di tali condizioni;
  Vista la  legge del  31 luglio 1997,  n. 249,  recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto
1997, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana
dell'11 settembre  1997, con il  quale e' stato costituito  il citato
comitato  di Ministri,  presieduto dal  Presidente del  Consiglio dei
Ministri  e composto  dai Ministri  per la  funzione pubblica,  delle
comunicazioni,   della  difesa,   del  tesoro,   dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato;
  Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 agosto 1997,  con il quale viene definito il
procedimento  di   predisposizione  delle   misure  a   tutela  della
concorrenza,  per la  modifica  del piano  nazionale di  ripartizione
delle frequenze, del bando di gara e del disciplinare di gara;
  Visto il regolamento per  l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore  delle  telecomunicazioni,  approvato   con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;
  Visto il decreto  del Ministro delle comunicazioni  del 25 novembre
1997;
  Visto il  decreto-legge 23 dicembre  1997, n. 455,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29;
  Visto il  decreto del Ministro  delle comunicazioni 26  marzo 1998,
recante modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
  Visto  il regolamento  per la  copertura degli  oneri derivanti  al
Ministero  della  difesa approvato  con  decreto  del Ministro  delle
comunicazioni in data 25 marzo 1998;
  Vista  la determinazione  del  Ministro  delle comunicazioni  nella
funzione di Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni  in data 1
aprile 1998, con la quale si fissa ad una unita' il numero di licenze
immediatamente  rilasciabili  mediante  gara per  l'espletamento  del
servizio radiomobile pubblico DCS 1800;
  Visto lo schema delle misure predisposto dai valutatori;
  Sentita l'Autorita' garante della concorrenza  e del mercato che si
e' espressa in data 26 marzo 1998, con il parere n. 16052;
  Sentite la Direzione generale IV  per la concorrenza e la Direzione
generale XIII per le telecomunicazioni della Commissione della Unione
europea con comunicazione del 25 marzo 1998;
  Ritenuta  l'opportunita', pur  nella  sussistenza,  allo stato,  di
disponibilita'  di frequenze  per un  solo nuovo  gestore, constatata
dalla menzionata determinazione del  Ministro delle comunicazioni, di
prevedere fin d'ora tempi determinati per la verifica delle ulteriori
frequenze  che si  renderanno  dsponibili ai  fini  di una  ulteriore
licitazione futura e  che la competenza a tale  verifica e' riservata
all'Autorita' per le garanzie  nelle comunicazioni, che vi procedera'
entro il 1 luglio 1999;
  Ritenuto, per  quanto attiene  alle modalita' di  contribuzione per
l'assegnazione  delle   frequenze,  che  il  canone   di  concessione
attualmente  previsto a  carico  dei due  concessionari del  servizio
radiomobile gia' operanti, come canone di concessione, e' attualmente
fissato nella misura non superiore al  3,5 per cento annuo dei ricavi
(convenzioni  stipulate   tra  il  Ministero  delle   poste  e  delle
telecomunicazioni, la  Telecom S.p.a. e  la Omnitel Italia  S.p.a.) e
che  quindi  il cambiamento  del  metodo  di contribuzione  non  puo'
avvenire con riferimento  al solo terzo gestore, bensi'  in un ambito
generale ad opera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
tanto piu' che  una differente contribuzione, rapportata  per il solo
nuovo  gestore alle  frequenze assegnate,  finirebbe col  penalizzare
l'ingresso del nuovo competitore;
  Ritenuto, inoltre, che l'Autorita'  per la tutela della concorrenza
e  del   mercato  sostanzialmente  sollecita  "una   rapida  e  piena
attuazione" dell'art. 6,  comma 21, del decreto  del Presidente della
Repubblica n. 318 del 1997  e del relativo potere di regolamentazione
dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle  comunicazioni  di  imporre
contributi finalizzati ad assicurare l'uso ottimale di dette risorse;
  Ritenuto,  altresi', che  debba  essere  comunque considerato  come
ulteriore contribuzione l'indennizzo  previsto dal citato regolamento
per la copertura degli oneri  del Ministero della difesa, rapportato,
tra l'altro, all'ampiezza della banda di frequenze assegnate;
  Ritenuto  che, quanto  alla  possibilita' di  introdurre un  "entry
fee", in aggiunta  al contributo annuo parametrato  sui ricavi lordi,
non puo' non  segnalarsi che il pagamento di un  "entry fee" da parte
del  secondo gestore  GSM ha  dato  luogo a  procedure di  infrazione
comunitaria,  procedura   superata  con   la  previsione   di  misure
compensative, sicche' non risulterebbe corretta l'introduzione di una
analoga misura con riferimento al terzo gestore;
  Ritenuto, quindi, sempre con riferimento all'"entry fee" che, anche
sotto questo profilo, non puo'  non considerarsi che al terzo gestore
viene imposto il pagamento  dell'indennizzo degli oneri del Ministero
della  difesa  con  riferimento  anche all'ampiezza  della  banda  di
frequenze assegnategli, mentre  un tale onere non  e' stato addossato
ai  concessionari   gia'  esistenti,  relativamente   alle  frequenze
utilizzate per  il servizio  GSM, ma verra'  loro richiesto  solo con
riguardo alle frequenze che si renderanno disponibili in futuro;
  Ritenuto,   quanto  alle   misure   asimmetriche,  apprezzate   sia
dall'Autorita'  garante della  concorrenza, e  del mercato  sia dalle
Direzioni generali  IV e  XIII della  Commissione europea,  che dette
misure sono  tutte strettamente  conseguenti al  vigente ordinamento,
essendo, in particolare, previsto il roaming nazionale dalla legge 27
febbraio 1998,  n. 29,  ed il principio  della condivisione  dei siti
dalla legge 31  luglio 1997 n. 249, nonche'  dalle stesse convenzioni
stipulate con i due gestori gia' operanti;
  Ritenuto  che,  quanto al  vantaggio  di  sei mesi  nell'avvio  del
servizio  del  terzo  gestore,  non  puo'  aderirsi  al  suggerimento
dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  di  far
decorrere    detto   beneficio    dalla   data    di   avvio    della
commercializzazione  del  servizio  stesso,  posto che  la  legge  27
febbraio 1998, n. 29, fa riferimento al rilascio della licenza;
  Ritenuto, infine, che debba  essere accolto l'invito dell'Autorita'
garante della concorrenza e del  mercato a provvedere in tempi celeri
l'obbligo dei gestori di consentire  agli utenti la conservazione del
numero telefonico, pur nel passaggio da un gestore all'altro;
  Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri del 1 aprile 1998;
                               Approva
  le  seguenti  misure  atte  a  garantire  condizioni  di  effettiva
concorrenza nel  mercato delle  comunicazioni mobili e  personali, di
cui alle premesse:
                                Art. 1.
        Licenze per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800
  1.  La  licitazione per  il  rilascio  di licenza  individuale  per
l'espletamento  del servizio  radiomobile  pubblico di  comunicazione
numerico DCS  1800, di  cui al  decreto-legge 1  maggio 1997,  n 115,
cosi' come convertito  dalla legge 1 luglio 1997, n.  189, nonche' al
decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri 7  agosto 1997, e'
limitata al rilascio di una sola licenza individuale.
  2. E' comunque riservata la  facolta', ai sensi del successivo art.
5 nonche' dell'art. 6 del  decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997,  n. 318, di rilasciare  ulteriori licenze individuali
per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800.