Art. 10.
                        Separazione contabile
  1.  Il   titolare  della   licenza  individuale  per   il  servizio
radiomobile pubblico DCS  1800, nonche' i soggetti  che esercitano su
di esso una  posizione di controllo ai sensi dell'art.  7 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, qualora siano titolari di diritti speciali o
esclusivi in settori diversi  da quello delle telecomunicazioni, sono
tenuti  al  rispetto dei  criteri  di  separazione contabile  di  cui
all'art. 9, comma  2, del decreto del Presidente  della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318.
  2.  Il   titolare  della   licenza  individuale  per   il  servizio
radiomobile pubblico DCS 1800 e' tenuto a specificare, in allegato al
bilancio  dell'esercizio   1998,  tutti  gli  apporti   e  contributi
effettuati  in suo  favore, sotto  qualsiasi forma,  anche prima  del
rilascio  della licenza,  da parte  di soggetti  titolari di  diritti
speciali   o   esclusivi  in   settori   diversi   da  quello   delle
telecomunicazioni.