Art. 10. Separazione contabile 1. Il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, nonche' i soggetti che esercitano su di esso una posizione di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, qualora siano titolari di diritti speciali o esclusivi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni, sono tenuti al rispetto dei criteri di separazione contabile di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. 2. Il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 e' tenuto a specificare, in allegato al bilancio dell'esercizio 1998, tutti gli apporti e contributi effettuati in suo favore, sotto qualsiasi forma, anche prima del rilascio della licenza, da parte di soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni.