Art. 11. Altre misure 1. I gestori dei servizi radiomobili pubblici sono tenuti, a richiesta dell'utente anche attraverso altrogestore, a fornire gratuitamente, per un periodo non inferiore a 30 giorni, un servizio di avviso automatico relativi al nuovo numero utilizzato dagli utenti, anche in caso di interruzione di rapporto contrattuale e passaggio ad altro gestore. 2. Entro il l luglio 1999 i gestori dei servizi radiomobili pubblici sono tenuti a consentire agli utenti dei servizi radiomobili la portabilita' del numero. 3. La licenza ovvero la concessione per lo svolgimento del servizio radiomobile pubblico TACS, GSM o DCS 1800, non costituisce titolo per lo svolgimento del servizio su tecnologia UMTS (Universal Mobile Telecomunications Service). I gestori del servizio radiomobile pubblico possono utilizzare lo standard DECT per applicazioni mobili, cosi' come previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 23 novembre 1997. Roma, 4 aprile 1998 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1998 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 215