Art. 11.
                             Altre misure
  1.  I  gestori dei  servizi  radiomobili  pubblici sono  tenuti,  a
richiesta  dell'utente  anche   attraverso  altrogestore,  a  fornire
gratuitamente, per un periodo non  inferiore a 30 giorni, un servizio
di  avviso  automatico  relativi  al nuovo  numero  utilizzato  dagli
utenti,  anche in  caso di  interruzione di  rapporto contrattuale  e
passaggio ad altro gestore.
  2.  Entro  il l  luglio  1999  i  gestori dei  servizi  radiomobili
pubblici sono tenuti a consentire agli utenti dei servizi radiomobili
la portabilita' del numero.
  3. La licenza ovvero la concessione per lo svolgimento del servizio
radiomobile pubblico TACS, GSM o DCS 1800, non costituisce titolo per
lo  svolgimento del  servizio  su tecnologia  UMTS (Universal  Mobile
Telecomunications Service).
  I gestori  del servizio radiomobile pubblico  possono utilizzare lo
standard DECT per applicazioni  mobili, cosi' come previsto dall'art.
4, comma 4, del decreto ministeriale 23 novembre 1997.
   Roma, 4 aprile 1998
                                               Il Presidente
                                         del Consiglio dei Ministri
                                                  Prodi
 Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 215