Art. 2.
 Assegnazione di frequenze  all'aggiudicatario della licitazione per
 il servizio radiomobile pubblico DCS 1800
  1. All'aggiudicatario della licitazione per il servizio radiomobile
pubblico  DCS  1800, di  cui  all'art.  1,  comma 1,  sono  assegnate
frequenze  fino  ad un  massimo  di  15  MHz  nella banda  1800  MHz,
utilizzabili sul territorio  nazionale in conformita' e  nei tempi di
cui  alle   modifiche  al  piano  nazionale   di  ripartizione  delle
frequenze, approvato  con decreto  ministeriale 26  marzo 1998,  e al
regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della
difesa approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1998.
  L'assegnazione  delle predette  frequenze  avviene  come segue:  a)
quanto a  10 MHz, al  momento del  rilascio della licenza  nelle aree
geografiche  previste dalle  citate modifiche  al piano  nazionale di
ripartizione delle  frequenze; b) quanto  a ulteriori 5  MHz, possono
essere assegnate  secondo i criteri di  cui all'art. 3, comma  2, e a
partire  dal  1 genaio  2002,  salvo  l'anticipata disponibilita'  in
conformita'  a  quanto  previsto   dall'art.  3  del  citato  decreto
ministeriale 25 marzo 1998.
  2. L'aggiudicatario  della licitazione per il  servizio radiomobile
pubblico DCS  1800, di  cui all'art.  1, comma  1, puo'  ottenere, su
richiesta, l'assegnazione  di frequenze fino  a 4,8 MHz,  nella banda
900 MHz da utilizzare in tecnica GSM.
  3. All'aggiudicatario della licitazione di cui all'art. 1, comma 1,
e' comunque assicurata la  possibilita' di ottenere l'assegnazione su
tutto il  territorio nazionale di  almeno 14,8 MHz  complessivi nelle
bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz a partire dal 1 gennaio 2002.
  4.  Le  frequenze sulla  banda  900  MHz di  cui  al  comma 2  sono
assegnate  al  momento  del  rilascio  della  licenza,  su  tutto  il
territorio  nazionale con  esclusione delle  citta' di  Milano, Roma,
Napoli,  Torino, Palermo,  Padova, Genova,  Bologna, Firenze  e Bari,
nonche' di  altre sei citta',  che saranno indicate  nel disciplinare
della licitazione di cui all'art. 1, comma 1.
  5. In ogni caso  le frequenze di cui al comma 1  e 2 sono assegnate
nei limiti di quanto  richiesto dall'aggiudicatario della licitazione
di cui all'art. 1, comma  1, per l'assolvimeuto degli impegni assunti
nel business plan presentato e recepiti nella licenza individuale.
  6. L'aggiudicatario  della licitazione di  cui all'art. 1  comma 1,
nel caso in  cui richieda l'assegnazione di  frequenze comprese nella
banda 900 MHz di cui al comma 2, e' tenuto ad assicurare direttamente
entro  trenta mesi  dalla  data  di tale  assegnazione,  un grado  di
copertura  di  almeno il  40%  del  territorio nazionale,  attraverso
l'utilizzo di entrambe le bande di frequenze.
  7. L'aggiudicatario della  licitazione di cui all'art.  1, comma 1,
e'   tenuto  a   corrispondere  l'indennizzo   previsto  dal   citato
regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della
difesa, tenuto conto delle frequenze assegnate.