Art. 2. Assegnazione di frequenze all'aggiudicatario della licitazione per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 1. All'aggiudicatario della licitazione per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, di cui all'art. 1, comma 1, sono assegnate frequenze fino ad un massimo di 15 MHz nella banda 1800 MHz, utilizzabili sul territorio nazionale in conformita' e nei tempi di cui alle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 26 marzo 1998, e al regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1998. L'assegnazione delle predette frequenze avviene come segue: a) quanto a 10 MHz, al momento del rilascio della licenza nelle aree geografiche previste dalle citate modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze; b) quanto a ulteriori 5 MHz, possono essere assegnate secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 2, e a partire dal 1 genaio 2002, salvo l'anticipata disponibilita' in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 25 marzo 1998. 2. L'aggiudicatario della licitazione per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, di cui all'art. 1, comma 1, puo' ottenere, su richiesta, l'assegnazione di frequenze fino a 4,8 MHz, nella banda 900 MHz da utilizzare in tecnica GSM. 3. All'aggiudicatario della licitazione di cui all'art. 1, comma 1, e' comunque assicurata la possibilita' di ottenere l'assegnazione su tutto il territorio nazionale di almeno 14,8 MHz complessivi nelle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz a partire dal 1 gennaio 2002. 4. Le frequenze sulla banda 900 MHz di cui al comma 2 sono assegnate al momento del rilascio della licenza, su tutto il territorio nazionale con esclusione delle citta' di Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Padova, Genova, Bologna, Firenze e Bari, nonche' di altre sei citta', che saranno indicate nel disciplinare della licitazione di cui all'art. 1, comma 1. 5. In ogni caso le frequenze di cui al comma 1 e 2 sono assegnate nei limiti di quanto richiesto dall'aggiudicatario della licitazione di cui all'art. 1, comma 1, per l'assolvimeuto degli impegni assunti nel business plan presentato e recepiti nella licenza individuale. 6. L'aggiudicatario della licitazione di cui all'art. 1 comma 1, nel caso in cui richieda l'assegnazione di frequenze comprese nella banda 900 MHz di cui al comma 2, e' tenuto ad assicurare direttamente entro trenta mesi dalla data di tale assegnazione, un grado di copertura di almeno il 40% del territorio nazionale, attraverso l'utilizzo di entrambe le bande di frequenze. 7. L'aggiudicatario della licitazione di cui all'art. 1, comma 1, e' tenuto a corrispondere l'indennizzo previsto dal citato regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa, tenuto conto delle frequenze assegnate.