Art. 3.
              Assegnazione di frequenze ai concessionari
                           del servizio GSM
  1.  Fermo  restando quanto  prescritto  dall'art.  4, agli  attuali
concessionari del  servizio radiomobile pubblico GSM  sono assegnate,
in  misura  paritaria,  successivamente  al  rilascio  della  licenza
individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 al soggetto
individuato ai sensi dell'art. 1, comma 1, frequenze complessive fino
ad un massimo  di 10 MHz, comprensivi delle bande  di riguardo, nella
banda  1800  MHz.  Le   frequenze  assegnate  sono  utilizzabili  sul
territorio nazionale secondo  le modalita' ed i  tempi previsti dalle
modifiche al piano di ripartizione  delle frequenze, di cui al citato
decreto  ministeriale  26  marzo  1998,  nonche'  di  cui  al  citato
regolamento approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1998.
  2. Ulteriori frequenze nella banda 1800  MHz, fino ad un massimo di
4,8 MHz complessivi  possono essere assegnate, su  richiesta a valere
sulle frequenze  che, in  base alle modifiche  al piano  nazionale di
ripartizione delle  frequenze approvate  con decreto  ministeriale 26
marzo  1998, saranno  disponibili a  partire dal  1 gennaio  2002, ai
concessionari  del  servizio  radiomobile  GSM,  tenendo  conto,  dei
seguenti criteri:
    a) promozione della concorrenza;
    b) uso ottimale delle frequenze;
    c)   tasso di  crescita  territoriale  e di  utenza  previsto per
i singoli servizi;
    d) offerta di servizi innovativi;
    e) vantaggi qualitativi, contrattuali e tariffari per l'utenza;
    f) liberazione,    da  parte  degli  stessi    concessionari,  di
frequenze sulla banda 900 MHz.
  3. Agli attuali concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM
e' comunque assicurata la  possibilita' di ottenere l'assegnazione su
tutto il  territorio nazionale di  almeno 14,8 MHz  complessivi nelle
bande 900 MHz e  1800 MHz a partire dal 1  gennaio 2002; ivi comprese
le frequenze di cui gia' dispongono.
  4. Ciascun assegnatario delle frequenze  di cui ai commi precedenti
e'   tenuto  a   corrispondere  l'indennizzo   previsto  dal   citato
regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della
difesa, tenuto conto delle frequenze assegnate.