Art. 4.
     Condizioni e termini per l'inizio del servizio commerciale
 DCS 1800 da parte dei concessionari del servizo GSM
  1. L'avvio  commerciale del servizio radiomobile  pubblico DCS 1800
da  parte  di  ciascun  concessionario del  servizio  radiomobile  di
comunicazione GSM puo'  avvenire, nel rispetto dei termini  di cui al
comma  5,  solo  dopo  che  il  concessionario  medesimo  abbia  reso
pubbliche,  con  le  modalita'  di  cui al  comma  4,  le  specifiche
condizioni  che  regolano  i   rapporti  con  l'aggiudicatario  della
licitazione per il  servizio radiomobile DCS 1800 di  cui all'art. 1,
comma 1. Il regime di offerta  al pubblico del servizio DCS 1800 deve
essere comunicato all'Autorita' di cui  alla legge 31 luglio 1997, n.
249, secondo  i criteri  e le finalita'  gia' previsti  nelle attuali
convenzioni GSM.
  2.  Le condizioni  di cui  al comma  1, devono  essere ispirate  ai
principi di non  dicriminazione e di trasparenza,  sono finalizzate a
consentire  l'immediata  operativita'  del   servizio  da  parte  del
titolare  della  licenza  individuale  per  il  servizio  radiomobile
pubblico DCS 1800 e devono, in ogni caso, riguardare:
    a)  il  roaming  nazionale,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art.  6;
    b)  l'interconnessione,    in  conformita'  a  quanto    previsto
dall'art.  7;
    c)    la  condivisione   di impianti   e   siti in  conformita' a
quanto previsto dall'art. 8;
    d) le altre condizioni di cui all'art. 11;
    e)  le modalita'  di coordinamento  relative alla   utilizzazione
di bande di frequenze sovrapposte in aree geografiche contigue.
  3.  In ogni  caso  le condizioni  di  cui al  comma  1 non  possono
contenere condizioni tecniche piu'  restrittive rispetto agli accordi
in materia di roaming, interconnessione  e condivisione di impianti e
siti applicate fra gli attuali concessionari del servizio radiomobile
pubblico GSM e rispetto ad analoghe condizioni fissate dal MoU GSM.
  4. Le condizioni  di cui al comma 1 devono  essere rese pubbliche e
comunicate dai  concessionari del  servizio radiomobile  pubblico GSM
all'Autorita' di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, non prima del
25 maggio  1998, e  comunque, non  oltre il 31  maggio 1998,  o nella
diversa data stabilita dall'Autorita'. Successivamente a tale termine
detti  concessionari   devono  consentire,  ai  soggetti   ammessi  a
partecipare alla gara di cui all'art.  1, comma 1, di effettuare, per
un periodo non inferiore  a trenta giorni, sperimentazioni, verifiche
di campo e  prove tecniche concordate tra le parti.  Le condizioni di
cui al comma 1 hanno validita'  fino al 31 dicembre 2001, e prevedono
clausole di  aggiornamento in relazione all'evoluzione  tecnica e del
mercato, ai sensi del comma 6, lettera a), dell'art. 1 della legge 31
luglio 1997, n. 249.
  5. L'avvio commerciale  del servizio radiomobile DCS  1800 da parte
dei concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM puo' avvenire
non prima di  sei mesi dal rilascio della licenza  individuale per il
servizio radiomobile pubblico di cui all'art. 1, comma 1.
  6. Qualora  uno o  entrambi concessionari del  servizio radiomobile
pubblico GSM non ottemperino a  quanto previsto dai precedenti commi,
il  titolare della  licenza individuale  per il  servizio radiomobile
pubblico DCS  1800 ha facolta'  di adire l'Autorita' per  le garanzie
nelle comunicazioni per chiedere, un ordine di ottemperanza, previsto
dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  7. Il termine di cui al  comma 5 puo' essere sospeso dall'Autorita'
di cui  alla legge 31  luglio 1997, n.  249, su istanza  del titolare
della licenza  individuale per  il servizio radiomobile  pubblico DCS
1800, qualora l'avvio  del servizio medesimo sia  impedito o comunque
ostacolato dalla  mancata osservanza, da parte  dei concessionari del
servizio  radiomobile  pubblico  GSM,  delle  condizioni  di  cui  al
presente articolo.