Art. 4. Condizioni e termini per l'inizio del servizio commerciale DCS 1800 da parte dei concessionari del servizo GSM 1. L'avvio commerciale del servizio radiomobile pubblico DCS 1800 da parte di ciascun concessionario del servizio radiomobile di comunicazione GSM puo' avvenire, nel rispetto dei termini di cui al comma 5, solo dopo che il concessionario medesimo abbia reso pubbliche, con le modalita' di cui al comma 4, le specifiche condizioni che regolano i rapporti con l'aggiudicatario della licitazione per il servizio radiomobile DCS 1800 di cui all'art. 1, comma 1. Il regime di offerta al pubblico del servizio DCS 1800 deve essere comunicato all'Autorita' di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo i criteri e le finalita' gia' previsti nelle attuali convenzioni GSM. 2. Le condizioni di cui al comma 1, devono essere ispirate ai principi di non dicriminazione e di trasparenza, sono finalizzate a consentire l'immediata operativita' del servizio da parte del titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 e devono, in ogni caso, riguardare: a) il roaming nazionale, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6; b) l'interconnessione, in conformita' a quanto previsto dall'art. 7; c) la condivisione di impianti e siti in conformita' a quanto previsto dall'art. 8; d) le altre condizioni di cui all'art. 11; e) le modalita' di coordinamento relative alla utilizzazione di bande di frequenze sovrapposte in aree geografiche contigue. 3. In ogni caso le condizioni di cui al comma 1 non possono contenere condizioni tecniche piu' restrittive rispetto agli accordi in materia di roaming, interconnessione e condivisione di impianti e siti applicate fra gli attuali concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM e rispetto ad analoghe condizioni fissate dal MoU GSM. 4. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere rese pubbliche e comunicate dai concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM all'Autorita' di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, non prima del 25 maggio 1998, e comunque, non oltre il 31 maggio 1998, o nella diversa data stabilita dall'Autorita'. Successivamente a tale termine detti concessionari devono consentire, ai soggetti ammessi a partecipare alla gara di cui all'art. 1, comma 1, di effettuare, per un periodo non inferiore a trenta giorni, sperimentazioni, verifiche di campo e prove tecniche concordate tra le parti. Le condizioni di cui al comma 1 hanno validita' fino al 31 dicembre 2001, e prevedono clausole di aggiornamento in relazione all'evoluzione tecnica e del mercato, ai sensi del comma 6, lettera a), dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 5. L'avvio commerciale del servizio radiomobile DCS 1800 da parte dei concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM puo' avvenire non prima di sei mesi dal rilascio della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di cui all'art. 1, comma 1. 6. Qualora uno o entrambi concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM non ottemperino a quanto previsto dai precedenti commi, il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 ha facolta' di adire l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per chiedere, un ordine di ottemperanza, previsto dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 7. Il termine di cui al comma 5 puo' essere sospeso dall'Autorita' di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, su istanza del titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, qualora l'avvio del servizio medesimo sia impedito o comunque ostacolato dalla mancata osservanza, da parte dei concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM, delle condizioni di cui al presente articolo.