Art. 5.
                  Licitazione per ulteriori gestori
             del servizio radiomobile pubblico DCS 1800
  1. Le  frequenze della banda  1800 MHz e  900 MHz, ivi  comprese le
frequenze utilizzate per l'espletamento del servizio di comunicazione
radiomobile  TACS, comunque  resesi  disponibili e  non assegnate  ai
gestori del  servizio pubblico  radiomobile, con eccezione  di quanto
previsto all'art. 3,  comma 2, possono essere  assegnate, nel termine
che e' stabilito dall'Autorita' di cui  alla legge 31 luglio 1997, n.
249, e  conformemente a  quanto previsto dall'art.  6, comma  15, del
decreto del  Presidente della Repubblica  19 settembre 1997,  n. 318,
mediante licitazione aperta a soggetti che non siano gia' titolari di
concessione  o  di  licenza  per  il  servizio  radiomobile  pubblico
nazionale. A  carico di detti  soggetti aggiudicatari sono  posti gli
oneri  relativi   alla  liberazione   delle  frequenze   agli  stessi
assegnate,  che  a tal  fine  il  Ministero della  difesa  computera'
distintamente,  secondo  quanto  previsto   dal  regolamento  per  la
copertura di detti oneri, approvato con decreto ministeriale 25 marzo
1998.
  2. Agli eventuali nuovi gestori, aggiudicatari della licitazione di
cui  al comma  1, qualora  venga esperita  la licitazione  di cui  al
presente  articolo,  sono  assicurate condizioni  analoghe  a  quelle
previste per l'aggiudicatario della gara  di cui all'art. 1, comma 1,
tenuto conto  dell'evoluzione del  mercato, della tecnologia  e della
normativa.
  3. Entro il termine del 1 luglio 1999 l'Autorita' di cui alla legge
31 luglio 1997, n. 249,  verifica la sussistenza delle condizioni per
l'espletamento della licitazione di cui al comma 1.