Art. 5. Licitazione per ulteriori gestori del servizio radiomobile pubblico DCS 1800 1. Le frequenze della banda 1800 MHz e 900 MHz, ivi comprese le frequenze utilizzate per l'espletamento del servizio di comunicazione radiomobile TACS, comunque resesi disponibili e non assegnate ai gestori del servizio pubblico radiomobile, con eccezione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, possono essere assegnate, nel termine che e' stabilito dall'Autorita' di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, mediante licitazione aperta a soggetti che non siano gia' titolari di concessione o di licenza per il servizio radiomobile pubblico nazionale. A carico di detti soggetti aggiudicatari sono posti gli oneri relativi alla liberazione delle frequenze agli stessi assegnate, che a tal fine il Ministero della difesa computera' distintamente, secondo quanto previsto dal regolamento per la copertura di detti oneri, approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1998. 2. Agli eventuali nuovi gestori, aggiudicatari della licitazione di cui al comma 1, qualora venga esperita la licitazione di cui al presente articolo, sono assicurate condizioni analoghe a quelle previste per l'aggiudicatario della gara di cui all'art. 1, comma 1, tenuto conto dell'evoluzione del mercato, della tecnologia e della normativa. 3. Entro il termine del 1 luglio 1999 l'Autorita' di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, verifica la sussistenza delle condizioni per l'espletamento della licitazione di cui al comma 1.