Art. 6. Roaming 1. Il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 ha diritto al roaming nazionale sulle reti GSM dei concessionari del servizio radiomobile pubblico, alle condizioni indicate al comma 3, nel rispetto dei seguenti termini: a) fino a diciotto mesi, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2001, dalla messa a disposizione, nelle corrispondenti aree, delle frequenze richieste per l'espletamento del servizio; b) decorsi tre mesi dalla scadenza indicata nel piano di copertura incluso nell'offerta di gara e comunicato all'Autorita' di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, nelle aree per le quali e' stata prevista la fornitura diretta del servizio da parte del titolare della licenza. 2. Il diritto di cui al primo comma riguarda tutti i servizi offerti dal titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, purche' offerti anche dai concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM, ivi compresi quelli relativi a modalita' di pagamento e a valore aggiunto. 3. Ciascun concessionario del servizio radiomobile pubblico GSM ha l'obbligo di offrire il servizio di roaming nazionale al titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 in base alle condizioni dallo stesso concessionario rese pubbliche ai sensi dell'art. 4, che devono prevedere, in particolare, prezzi orientati ai costi, fermo restando quanto previsto per il termine di validita' delle condizioni all'art. 4, comma 4. 4. Le condizioni di roaming prevedono in ogni caso l'obbligo dei gestori delle reti mobili di garantire ogni forma di tutela dell'utenza conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali. 5. Qualora il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 contesti la conformita' delle condizioni del roaming nazionale a quanto previsto dall'art. 4 e dal presente articolo, il roaming e' comunque fornito alle condizioni rese pubbliche dal concessionario del servizio pubblico GSM, salva la facolta' per il predetto titolare della licenza individuale di adire l'Autorita' di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. 6. In caso di contestazione da parte del titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS delle condizioni economiche e tecniche praticate per il roaming nazionale da un concessionario per il servizio radiomobile pubblico GSM, quest'ultimo ha l'onere di provare all'Autorita' di cui alla legge 31 luglio 1997 n. 249, che i prezzi richiesti sono orientati ai costi e che le condizioni tecniche non sono immotivatamente restrittive. 7. Ai fini della decisione dell'Autorita', di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM sono obbligati alla trasmissione alla stessa dei dati tecnicoeconomici sui quali si basano le condizioni del roaming nazionale, nonche' di ogni altra informazione richiesta. 8. Nei casi di contestazione previsti ai commi 5 e 6, qualora la decisione dell'Autorita' disponga modificazioni alle condizioni tecniche ed economiche predisposte dai concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM, il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 ha diritto alla restituzione delle eventuali somme non dovute gia' percepite dal concessionario, maggiorate dell'interesse legale relativo al periodo intercorrente fra la data della percezione e quella della restituzione. 9. A partire dalla data del 1 gennaio 2002, ovvero decorsi i termini di cui al comma 1, il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 puo' stipulare accordi di roaming nazionale nelle aree non servite sulla base di condizioni eque, ragionevoli e non discrriminatorie, conformemente alle procedure previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.