Art. 6.
                               Roaming
  1.  Il   titolare  della   licenza  individuale  per   il  servizio
radiomobile pubblico DCS  1800 ha diritto al  roaming nazionale sulle
reti GSM  dei concessionari  del servizio radiomobile  pubblico, alle
condizioni indicate al comma 3, nel rispetto dei seguenti termini:
  a)  fino a  diciotto mesi,  e  comunque non  oltre la  data del  31
dicembre 2001, dalla messa a disposizione, nelle corrispondenti aree,
delle frequenze richieste per l'espletamento del servizio;
  b) decorsi tre mesi dalla  scadenza indicata nel piano di copertura
incluso nell'offerta di  gara e comunicato all'Autorita'  di cui alla
legge  31 luglio  1997, n.  249,  nelle aree  per le  quali e'  stata
prevista  la fornitura  diretta del  servizio da  parte del  titolare
della licenza.
  2.  Il diritto  di  cui al  primo comma  riguarda  tutti i  servizi
offerti  dal  titolare  della  licenza individuale  per  il  servizio
radiomobile   pubblico   DCS   1800,  purche'   offerti   anche   dai
concessionari  del servizio  radiomobile pubblico  GSM, ivi  compresi
quelli relativi a modalita' di pagamento e a valore aggiunto.
  3. Ciascun concessionario del  servizio radiomobile pubblico GSM ha
l'obbligo di  offrire il  servizio di  roaming nazionale  al titolare
della licenza  individuale per  il servizio radiomobile  pubblico DCS
1800  in  base  alle  condizioni  dallo  stesso  concessionario  rese
pubbliche ai sensi dell'art. 4, che devono prevedere, in particolare,
prezzi  orientati ai  costi, fermo  restando quanto  previsto per  il
termine di validita' delle condizioni all'art. 4, comma 4.
  4. Le  condizioni di roaming  prevedono in ogni caso  l'obbligo dei
gestori  delle  reti  mobili  di   garantire  ogni  forma  di  tutela
dell'utenza  conformemente alle  vigenti  disposizioni comunitarie  e
nazionali.
  5. Qualora  il titolare della  licenza individuale per  il servizio
radiomobile  pubblico   DCS  1800   contesti  la   conformita'  delle
condizioni del roaming nazionale a  quanto previsto dall'art. 4 e dal
presente  articolo, il  roaming e'  comunque fornito  alle condizioni
rese pubbliche dal concessionario del servizio pubblico GSM, salva la
facolta' per il predetto titolare  della licenza individuale di adire
l'Autorita' di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.
  6. In  caso di  contestazione da parte  del titolare  della licenza
individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS delle condizioni
economiche  e  tecniche praticate  per  il  roaming nazionale  da  un
concessionario per il servizio radiomobile pubblico GSM, quest'ultimo
ha l'onere di provare all'Autorita' di  cui alla legge 31 luglio 1997
n.  249, che  i prezzi  richiesti sono  orientati ai  costi e  che le
condizioni tecniche non sono immotivatamente restrittive.
  7. Ai  fini della  decisione dell'Autorita', di  cui alla  legge 31
luglio 1997,  n. 249, anche ai  sensi e per gli  effetti dell'art. 1,
commi  29,  30  e  31,  della   legge  31  luglio  1997,  n.  249,  i
concessionari del  servizio radiomobile  pubblico GSM  sono obbligati
alla trasmissione alla stessa dei  dati tecnicoeconomici sui quali si
basano le  condizioni del  roaming nazionale,  nonche' di  ogni altra
informazione richiesta.
  8. Nei  casi di contestazione previsti  ai commi 5 e  6, qualora la
decisione  dell'Autorita'  disponga   modificazioni  alle  condizioni
tecniche  ed economiche  predisposte dai  concessionari del  servizio
radiomobile pubblico  GSM, il titolare della  licenza individuale per
il   servizio  radiomobile   pubblico  DCS   1800  ha   diritto  alla
restituzione  delle eventuali  somme  non dovute  gia' percepite  dal
concessionario, maggiorate dell'interesse  legale relativo al periodo
intercorrente   fra  la   data  della   percezione  e   quella  della
restituzione.
  9.  A partire  dalla  data del  1 gennaio  2002,  ovvero decorsi  i
termini di cui al comma 1,  il titolare della licenza individuale per
il servizio radiomobile  pubblico DCS 1800 puo'  stipulare accordi di
roaming nazionale  nelle aree  non servite  sulla base  di condizioni
eque,   ragionevoli  e   non  discrriminatorie,   conformemente  alle
procedure  previste  dall'art. 4  del  decreto  del Presidente  della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.