Art. 7. Interconnessione 1. Gli accordi di interconnessione tra il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS e i gestori delle reti pubbliche di telecomunicazioni sono stipulati in conformita' dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e dell'allegato D al medesimo, nonche' dei relativi decreti di attuazione, e devono in ogni caso contenere clausole conformi a quanto previsto dal comma 4 del precedente art. 6. 2. Nel caso in cui gli accordi di interconnessione non siano sottoscritti entro quarantacinque giorni dalla richiesta del titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, si provvede, nei confronti dei concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM, secondo le procedure di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 6 e, nei confronti dei gestori di altre reti pubbliche di telecomunicazioni in conformita' a quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.