Art. 7.
                           Interconnessione
  1. Gli  accordi di interconnessione  tra il titolare  della licenza
individuale  per il  servizio radiomobile  pubblico DCS  e i  gestori
delle  reti   pubbliche  di   telecomunicazioni  sono   stipulati  in
conformita' dell'art.  4 del decreto del  Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, e dell'allegato D al medesimo, nonche' dei
relativi  decreti di  attuazione,  e devono  in  ogni caso  contenere
clausole conformi a  quanto previsto dal comma 4  del precedente art.
6.
  2.  Nel caso  in  cui  gli accordi  di  interconnessione non  siano
sottoscritti entro quarantacinque giorni dalla richiesta del titolare
della licenza  individuale per  il servizio radiomobile  pubblico DCS
1800,  si  provvede, nei  confronti  dei  concessionari del  servizio
radiomobile pubblico GSM, secondo le procedure  di cui ai commi 5, 6,
7  e  8 dell'art.  6  e,  nei confronti  dei  gestori  di altre  reti
pubbliche  di  telecomunicazioni  in conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 4 del decreto del  Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318.