Art. 8. Condivisione di impianti e siti 1. Anche al fine di tutelare la salute pubblica con riguardo ai campi elettromagnetici e di ridurre l'impatto ambientale, il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800, ha, nei confronti dei concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM, il diritto di ottenere, nonche' l'obligo di concedere, ove tecnicamente possibile, la condivisione di impianti e siti utilizzati per il servizio radiomobile pubblico. I prezzi, orientati ai costi, tengono conto, proporzionalmente, anche di quelli necessari per la ricerca e l'individuazione dei siti, nonche' per l'acquisizione della disponibilita' dei siti stessi e per le contrattazioni con i titolari dei medesimi. 2. Nel caso in cui gli accordi di condivisione di impianti o di siti non siano conclusi entro 45 giorni dalla richiesta del titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS, la definizione delle condizioni di cui al comma 1 e' rimessa all'Autorita' in base alle procedure di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 6. 3. Rimangono in ogni caso ferme, nei confronti dei gestori di reti pubbliche di telecomunicazioni, le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.