Art. 8.
                   Condivisione di impianti e siti
  1. Anche  al fine di  tutelare la  salute pubblica con  riguardo ai
campi elettromagnetici e di ridurre l'impatto ambientale, il titolare
della licenza  individuale per  il servizio radiomobile  pubblico DCS
1800, ha,  nei confronti  dei concessionari del  servizio radiomobile
pubblico GSM, il diritto di  ottenere, nonche' l'obligo di concedere,
ove  tecnicamente  possibile,  la  condivisione di  impianti  e  siti
utilizzati per il servizio  radiomobile pubblico. I prezzi, orientati
ai costi, tengono conto, proporzionalmente, anche di quelli necessari
per   la   ricerca  e   l'individuazione   dei   siti,  nonche'   per
l'acquisizione  della  disponibilita'  dei   siti  stessi  e  per  le
contrattazioni con i titolari dei medesimi.
  2. Nel  caso in cui  gli accordi di  condivisione di impianti  o di
siti non siano conclusi entro  45 giorni dalla richiesta del titolare
della licenza  individuale per il servizio  radiomobile pubblico DCS,
la  definizione  delle  condizioni  di  cui al  comma  1  e'  rimessa
all'Autorita' in  base alle  procedure di cui  ai commi 5,  6, 7  e 8
dell'art. 6.
  3. Rimangono in ogni caso ferme,  nei confronti dei gestori di reti
pubbliche di  telecomunicazioni, le  disposizioni di cui  all'art. 13
del decreto  del Presidente  della Repubblica  19 settembre  1997, n.
318.