Art. 9. Contributi 1. Oltre a quanto previsto dal regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa di cui al decreto ministeriale 25 marzo 1998, in via provvisoria e fino alle determinazioni di cui all'art. 6, comma 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 e' tenuto a corrispondere per l'utilizzo delle frequenze attribuitegli, nella fase di avvio e comunque per i primi tre anni dal rilascio della licenza, un contributo non superiore al 3,5 % (tre virgola cinque per cento) annuo dei ricavi annui lordi dallo stesso conseguiti nell'esercizio del servizio radiomobile, secondo i criteri e le finalita' gia' previsti nelle attuali convenzioni GSM. 2. Qualora la misura dei contributi determinati ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, risulti superiore a quanto dovuto dal titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 ai sensi del precedente comma, questi ha il diritto, per i primi tre anni dal rilascio della licenza, di corrispondere la minor somma.