Art. 9.
                              Contributi
  1. Oltre a  quanto previsto dal regolamento per  la copertura degli
oneri  derivanti  al  Ministero  della   difesa  di  cui  al  decreto
ministeriale  25  marzo   1998,  in  via  provvisoria   e  fino  alle
determinazioni di cui all'art. 6, comma 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, il titolare della licenza
individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 e' tenuto a
corrispondere  per l'utilizzo  delle  frequenze attribuitegli,  nella
fase di  avvio e  comunque per  i primi tre  anni dal  rilascio della
licenza, un contributo non superiore al 3,5 % (tre virgola cinque per
cento)  annuo   dei  ricavi  annui  lordi   dallo  stesso  conseguiti
nell'esercizio  del  servizio radiomobile,  secondo  i  criteri e  le
finalita' gia' previsti nelle attuali convenzioni GSM.
  2. Qualora la misura dei  contributi determinati ai sensi dell'art.
6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n.  318, risulti superiore  a quanto dovuto dal  titolare della
licenza individuale per il servizio  radiomobile pubblico DCS 1800 ai
sensi del  precedente comma, questi  ha il  diritto, per i  primi tre
anni dal rilascio della licenza, di corrispondere la minor somma.