Art. 12.
  Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui
agli articoli precedenti, avra'  inizio il collocamento della seconda
tranche  di detti  titoli per  un importo  massimo del  10 per  cento
dell'ammontare  nominale  indicato al  primo  comma  dell'art. 1  del
presente decreto; tale tranche sara'  riservata, ai sensi dell'art. 4
del menzionato decreto ministeriale  24 febbraio 1994, agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
prima tranche. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando  le domande di sottoscrizione  fino alle ore
17 del giorno 9 aprile 1998.
  Le offerte non  pervenute entro tale termine non  verranno prese in
considerazione.
  Il   collocamento   supplementare   avra'  luogo   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di  cui agli  articoli 6  e 9  del presente  decreto. La
richiesta di  ciascuno "specialista" dovra' essere  presentata con le
modalita'  di   cui  al   precedente  art.   8  e   dovra'  contenere
l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
  Ciascuna richiesta non  potra' essere inferiore a  lire 100 milioni
ne' superiore  all'importo del collocamento  supplementare. Eventuali
richieste  di importo  non multiplo  del taglio  unitario minimo  del
prestito verranno  arrotondate per  difetto; per  eventuali richieste
distribuite su piu'  offerte verra' presa in  considerazione la somma
delle  offerte   medesime.  Non  verranno  presi   in  considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.