Art. 8.
  Le offerte di  ogni singolo operatore relative alla  tranche di cui
al primo comma  del precedente art. 1 devono pervenire,  entro le ore
13 del giorno 9 aprile  1998, esclusivamente mediante trasmissione di
richiesta telematica da indirizzare  alla Banca d'Italia tramite Rete
nazionale interbancaria,  con le  modalita' tecniche  stabilite dalla
Banca d'Italia medesima.
  In caso  di interruzione  duratura nel collegamento  della predetta
"Rete" troveranno applicazione le  specifiche procedure di "recovery"
previste  nella Convenzione  tra la  Banca d'Italia  e gli  operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.
  Le offerte non  pervenute entro tale termine non  verranno prese in
considerazione.