Art. 10.
Requisiti soggettivi
1. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui
all'art. 33 comma 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22,
alle attivita' di recupero disciplinate dal presente decreto, il
titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci
amministratori delle societa' in nome collettivo e di accomandatari
delle societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di
societa' commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati
membri della UE ovvero a Stati che concedano il trattamento di
reciprocita':
a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri
della UE oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che
riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una
stabile organizzazione in Italia;
c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione
delle imprese individuali;
d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di
cessazione di attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in
giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione
della pena:
1 - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela
dell'ambiente;
2 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
3 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;
f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui
all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modifiche ed integrazioni;
h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel
fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del
presente articolo.