Art. 11.
Norme transitorie
1. I valori ed i sistemi di controllo delle emissioni derivanti
dalle attivita' di recupero di rifiuti individuati negli allegati 1 e
2, in esercizio ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono essere adeguati ai limiti
ed alle modalita' di monitoraggio previsti dai predetti allegati
entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Le attivita' di recupero dei rifiuti individuati alle voci 6,
limitatamente ai poli accoppiati 7, 9 e 14 dell'allegato 1 al decreto
ministeriale 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, in esercizio ai sensi
dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, devono adeguarsi alle disposizioni fissate alla voce 1, punto
1.1, dell'allegato 2 al presente decreto, entro 3 mesi dall'entrata
in vigore dello stesso. Sino a tale data l'esercizio delle predette
attivita' di recupero continua ad essere consentito secondo le
modalita' e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche stabilite dal citato decreto ministeriale 16 gennaio
1995.
3. Ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dalla data in entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le norme tecniche del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 126, alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e del
decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24,
che disciplinano le attivita' di recupero dei rifiuti non
pericolosi.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 5 febbraio 1998
Il Ministro dell'ambiente
RONCHI
Il Ministro della sanita'
BINDI
Il Ministro del commercio e dell'artigianato
BERSANI
Il Ministro per le politiche agricole
PINTO
Registrato alla Corte dei conti il 1 aprile 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 21