Art. 11.
                          Norme transitorie
  1.  I  valori  ed  i sistemi di controllo delle emissioni derivanti
dalle attivita' di recupero di rifiuti individuati negli allegati 1 e
2,  in  esercizio  ai  sensi  dell'art.  33,  comma  6,  del  decreto
legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, devono essere adeguati ai limiti
ed  alle  modalita'  di  monitoraggio  previsti dai predetti allegati
entro  sedici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto.
  2.  Le  attivita'  di recupero dei rifiuti individuati alle voci 6,
limitatamente ai poli accoppiati 7, 9 e 14 dell'allegato 1 al decreto
ministeriale  16  gennaio  1995, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, in esercizio ai sensi
dell'art.  33,  comma  6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22,  devono  adeguarsi  alle  disposizioni fissate alla voce 1, punto
1.1,  dell'allegato  2 al presente decreto, entro 3 mesi dall'entrata
in  vigore  dello stesso. Sino a tale data l'esercizio delle predette
attivita'  di  recupero  continua  ad  essere  consentito  secondo le
modalita' e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme  tecniche  stabilite dal citato decreto ministeriale 16 gennaio
1995.
  3.  Ai  sensi  dell'art.  33,  comma  6,  del decreto legislativo 5
febbraio  1997,  n.  22, dalla data in entrata in vigore del presente
decreto  sono  abrogate  le  norme  tecniche del decreto del Ministro
dell'ambiente  5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario
n.  126,  alla  Gazzetta  Ufficiale  10 settembre 1994, n. 212, e del
decreto  del  Ministro  dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24,
  che   disciplinano   le  attivita'  di  recupero  dei  rifiuti  non
  pericolosi.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  Roma, 5 febbraio 1998
                      Il Ministro dell'ambiente
                               RONCHI
                      Il Ministro della sanita'
                                BINDI
            Il Ministro del commercio e dell'artigianato
                               BERSANI
                Il Ministro per le politiche agricole
                                PINTO
Registrato alla Corte dei conti il 1 aprile 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 21