Art. 11. Norme transitorie 1. I valori ed i sistemi di controllo delle emissioni derivanti dalle attivita' di recupero di rifiuti individuati negli allegati 1 e 2, in esercizio ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono essere adeguati ai limiti ed alle modalita' di monitoraggio previsti dai predetti allegati entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le attivita' di recupero dei rifiuti individuati alle voci 6, limitatamente ai poli accoppiati 7, 9 e 14 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, in esercizio ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono adeguarsi alle disposizioni fissate alla voce 1, punto 1.1, dell'allegato 2 al presente decreto, entro 3 mesi dall'entrata in vigore dello stesso. Sino a tale data l'esercizio delle predette attivita' di recupero continua ad essere consentito secondo le modalita' e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche stabilite dal citato decreto ministeriale 16 gennaio 1995. 3. Ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dalla data in entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme tecniche del decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126, alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, che disciplinano le attivita' di recupero dei rifiuti non pericolosi. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 1998 Il Ministro dell'ambiente RONCHI Il Ministro della sanita' BINDI Il Ministro del commercio e dell'artigianato BERSANI Il Ministro per le politiche agricole PINTO Registrato alla Corte dei conti il 1 aprile 1998 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 21