Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) co-combustione: utilizzazione mista di combustibili e rifiuti,
compreso il combustibile da rifiuto (CDR);
b) impianto dedicato: impianto destinato esclusivamente al recupero
energetico dei rifiuti, compreso il combustibile da rifiuto (CDR);
c) impianto termico: impianto industriale per la produzione di
energia, con esclusione degli impianti termici per usi civili;
d) raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti
speciali destinati ad attivita' di recupero.