Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: a) co-combustione: utilizzazione mista di combustibili e rifiuti, compreso il combustibile da rifiuto (CDR); b) impianto dedicato: impianto destinato esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti, compreso il combustibile da rifiuto (CDR); c) impianto termico: impianto industriale per la produzione di energia, con esclusione degli impianti termici per usi civili; d) raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti speciali destinati ad attivita' di recupero.