Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
  a)  co-combustione:  utilizzazione mista di combustibili e rifiuti,
compreso il combustibile da rifiuto (CDR);
  b) impianto dedicato: impianto destinato esclusivamente al recupero
energetico dei rifiuti, compreso il combustibile da rifiuto (CDR);
  c)  impianto  termico:  impianto  industriale  per la produzione di
energia, con esclusione degli impianti termici per usi civili;
  d)  raccolta  finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti
speciali destinati ad attivita' di recupero.