Art. 3.
Recupero di materia
1. Le attivita', i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di
recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire
l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime
secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa
tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente
commercializzate. In particolare, i prodotti le materie prime e le
materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei
rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare
caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle
materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
2. I prodotti ottenuti al recupero dei rifiuti individuati ai sensi
del presente decreto e destinati a venire a contatto con alimenti per
il consumo umano, devono inoltre rispettare i requisiti richiesti dal
decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, e successive
modifiche e integrazioni.
3. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie
prime secondarie ottenuti dalle attivita' di recupero che non vengono
destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di
consumo o di produzione.