Art. 4.
                         Recupero energetico
  1.  Le attivita' di recupero energetico individuate nell'allegato 2
devono   garantire,  al  netto  degli  autoconsumi  dell'impianto  di
recupero,  la  produzione  di  una quota minima di trasformazione del
potere  calorifico del rifiuto in energia termica pari al 75% su base
annua  oppure  la  produzione  di  una  quota  minima  percentuale di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica
determinata su base annua secondo la seguente formula:
                 potenza elettrica (espressa in MW)
            16 + ..................................
                                 5
  2. La formula di calcolo di cui al comma 1 non si applica quando la
quota  minima  di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in
energia  elettrica  assicurata dall'impianto di recupero e' superiore
al 27% su base annua.
  3. Qualora la quota minima percentuale di trasformazione del potere
calorifico  dei  rifiuti in energia elettrica, calcolata ai sensi del
comma   1,  non  sia  raggiunta,  l'utilizzo  di  rifiuti  in  schemi
cogenerativi  per  la  produzione  combinata  di  energia elettrica e
calore  deve  garantire  una  quota di trasformazione complessiva del
potere  calorifico  del  rifiuto,  in  energia  termica ed in energia
elettrica, non inferiore al 65% su base annua.