Art. 4.
Recupero energetico
1. Le attivita' di recupero energetico individuate nell'allegato 2
devono garantire, al netto degli autoconsumi dell'impianto di
recupero, la produzione di una quota minima di trasformazione del
potere calorifico del rifiuto in energia termica pari al 75% su base
annua oppure la produzione di una quota minima percentuale di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica
determinata su base annua secondo la seguente formula:
potenza elettrica (espressa in MW)
16 + ..................................
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2. La formula di calcolo di cui al comma 1 non si applica quando la
quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in
energia elettrica assicurata dall'impianto di recupero e' superiore
al 27% su base annua.
3. Qualora la quota minima percentuale di trasformazione del potere
calorifico dei rifiuti in energia elettrica, calcolata ai sensi del
comma 1, non sia raggiunta, l'utilizzo di rifiuti in schemi
cogenerativi per la produzione combinata di energia elettrica e
calore deve garantire una quota di trasformazione complessiva del
potere calorifico del rifiuto, in energia termica ed in energia
elettrica, non inferiore al 65% su base annua.