Art. 5. Recupero ambientale 1. Le attivita' di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici. 2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attivita' di recupero di cui al comma 1 e' sottoposto alle procedure semplificate previste dall'art. 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che: a) i rifiuti non siano pericolosi; b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorita' competente; c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonche' nel rispetto del progetto di cui alla lettera b); d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.