Art. 5.
Recupero ambientale
1. Le attivita' di recupero ambientale individuate nell'allegato 1
consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o
sociali attraverso rimodellamenti morfologici.
2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attivita' di recupero di cui al
comma 1 e' sottoposto alle procedure semplificate previste dall'art.
33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che:
a) i rifiuti non siano pericolosi;
b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato
dall'autorita' competente;
c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola
tipologia di rifiuto impiegato, nonche' nel rispetto del progetto di
cui alla lettera b);
d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche,
idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.