Art. 6. Messa in riserva 1. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi individuati e destinati ad una delle attivita' comprese negli allegati 1 e 2 e' sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni: a) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto; b) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioe' di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantita' di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro; c) ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante; d) i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento; e) ove i rifiuti siano allo stato liquido e lo stoccaggio avvenga in serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacita' pari all'intero volume del serbatoio. Qualora, in uno stesso insediamento vi siano piu' serbatoi, potra' essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacita' uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacita' pari a quella del piu' grande dei serbatoi.