Art. 6.
Messa in riserva
1. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi individuati e
destinati ad una delle attivita' comprese negli allegati 1 e 2 e'
sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 33, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, qualora vengano rispettate le
seguenti condizioni:
a) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente
dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto;
b) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioe' di reagire
pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione
di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo
di notevoli quantita' di calore, devono essere stoccati in modo che
non possano venire a contatto tra di loro;
c) ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi
devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia
richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti
impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo
sottostante;
d) i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere
protetti dall'azione del vento;
e) ove i rifiuti siano allo stato liquido e lo stoccaggio avvenga
in serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di
contenimento di capacita' pari all'intero volume del serbatoio.
Qualora, in uno stesso insediamento vi siano piu' serbatoi, potra'
essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacita' uguale
alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi.
In ogni caso, il bacino deve essere di capacita' pari a quella del
piu' grande dei serbatoi.