Art. 6.
                          Messa in riserva
  1.  La  messa  in  riserva dei rifiuti non pericolosi individuati e
destinati  ad  una  delle  attivita' comprese negli allegati 1 e 2 e'
sottoposta   alle  disposizioni  di  cui  all'art.  33,  del  decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, qualora vengano rispettate le
seguenti condizioni:
  a)  i  rifiuti  da  recuperare devono essere stoccati separatamente
dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto;
  b)   i   rifiuti   incompatibili,  suscettibili  cioe'  di  reagire
pericolosamente  tra di loro e che possono dare luogo alla formazione
di  prodotti  esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo
di  notevoli  quantita' di calore, devono essere stoccati in modo che
non possano venire a contatto tra di loro;
  c)  ove  la  messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi
devono  essere  realizzati  su  basamenti  pavimentati o, qualora sia
richiesto   dalle   caratteristiche   del   rifiuto,   su   basamenti
impermeabili  che  permettano  la  separazione  dei rifiuti dal suolo
sottostante;
  d)  i  rifiuti  stoccati  in cumuli, se polverulenti, devono essere
protetti dall'azione del vento;
  e)  ove  i rifiuti siano allo stato liquido e lo stoccaggio avvenga
in  serbatoio  fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di
contenimento  di  capacita'  pari  all'intero  volume  del serbatoio.
Qualora,  in  uno  stesso insediamento vi siano piu' serbatoi, potra'
essere  realizzato un solo bacino di contenimento di capacita' uguale
alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi.
In  ogni  caso,  il bacino deve essere di capacita' pari a quella del
piu' grande dei serbatoi.