Art. 7.
Quantita'
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto negli allegati, le
quantita' massime annue di rifiuti, impiegabili nelle attivita' di
recupero disciplinate dal presente decreto, sono determinate dalla
potenzialita' annua dell'impianto in cui si effettua l'attivita' al
netto della materia prima eventualmente impiegata e senza creare
rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
2. Il deposito per la messa in riserva di rifiuti di cui al comma
1, dell'art. 6, non puo' avvenire per un periodo superiore ad un anno
e comunque in quantita' superiori a quelle recuperabili nello stesso
periodo.
3. Le operazioni di messa in riserva di rifiuti infiammabili
putrescibili effettuate presso gli impianti dove si svolgono
esclusivamente le operazioni di recupero identificate con il codice
R13 sono sottoposte a procedura semplificata solo se le quantita' in
deposito non superino i 600 metri cubi e il deposito non si protragga
per un periodo superiore ad un anno.
4. Per le attivita' di recupero energetico di cui all'allegato 2,
la quantita' massima di rifiuti e' definita in funzione del potere
calorifico del rifiuto, della potenza termica nominale dell'impianto
in cui avviene il recupero energetico e del tempo di funzionamento
stimato per ogni singolo impianto di recupero.
5. Le quantita' annue di rifiuti avviati al recupero devono essere
indicate nella comunicazione di inizio di attivita', precisando il
rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.