Art. 7. Quantita' 1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto negli allegati, le quantita' massime annue di rifiuti, impiegabili nelle attivita' di recupero disciplinate dal presente decreto, sono determinate dalla potenzialita' annua dell'impianto in cui si effettua l'attivita' al netto della materia prima eventualmente impiegata e senza creare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. 2. Il deposito per la messa in riserva di rifiuti di cui al comma 1, dell'art. 6, non puo' avvenire per un periodo superiore ad un anno e comunque in quantita' superiori a quelle recuperabili nello stesso periodo. 3. Le operazioni di messa in riserva di rifiuti infiammabili putrescibili effettuate presso gli impianti dove si svolgono esclusivamente le operazioni di recupero identificate con il codice R13 sono sottoposte a procedura semplificata solo se le quantita' in deposito non superino i 600 metri cubi e il deposito non si protragga per un periodo superiore ad un anno. 4. Per le attivita' di recupero energetico di cui all'allegato 2, la quantita' massima di rifiuti e' definita in funzione del potere calorifico del rifiuto, della potenza termica nominale dell'impianto in cui avviene il recupero energetico e del tempo di funzionamento stimato per ogni singolo impianto di recupero. 5. Le quantita' annue di rifiuti avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attivita', precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.