Art. 7.
                              Quantita'
  1.  Fatto salvo quanto specificatamente previsto negli allegati, le
quantita'  massime  annue  di rifiuti, impiegabili nelle attivita' di
recupero  disciplinate  dal  presente decreto, sono determinate dalla
potenzialita'  annua  dell'impianto in cui si effettua l'attivita' al
netto  della  materia  prima  eventualmente  impiegata e senza creare
rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
  2.  Il  deposito per la messa in riserva di rifiuti di cui al comma
1, dell'art. 6, non puo' avvenire per un periodo superiore ad un anno
e  comunque in quantita' superiori a quelle recuperabili nello stesso
periodo.
  3.  Le  operazioni  di  messa  in  riserva  di rifiuti infiammabili
putrescibili   effettuate   presso  gli  impianti  dove  si  svolgono
esclusivamente  le  operazioni di recupero identificate con il codice
R13  sono sottoposte a procedura semplificata solo se le quantita' in
deposito non superino i 600 metri cubi e il deposito non si protragga
per un periodo superiore ad un anno.
  4.  Per  le attivita' di recupero energetico di cui all'allegato 2,
la  quantita'  massima  di rifiuti e' definita in funzione del potere
calorifico  del rifiuto, della potenza termica nominale dell'impianto
in  cui  avviene  il recupero energetico e del tempo di funzionamento
stimato per ogni singolo impianto di recupero.
  5.  Le quantita' annue di rifiuti avviati al recupero devono essere
indicate  nella  comunicazione  di inizio di attivita', precisando il
rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.