Art. 8.
Campionamenti e analisi
1. Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro
caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale
da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri elaborati
dal CNR-IRSA quaderno 64, metodi analitici sui fanghi, volume 3 del
gennaio 1985, in quanto applicabili.
2. Le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione
del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche
standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario
o internazionale.
3. Le analisi di cui al comma 2 devono essere effettuate almeno ad
ogni inizio di attivita' e, successivamente, ogni due anni e,
comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel
processo di recupero dei rifiuti.