Art. 8.
                       Campionamenti e analisi
  1.    Il   campionamento   dei   rifiuti   ai   fini   della   loro
caratterizzazione  chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale
da  ottenere  un campione rappresentativo secondo i criteri elaborati
dal  CNR-IRSA  quaderno 64, metodi analitici sui fanghi, volume 3 del
gennaio 1985, in quanto applicabili.
  2.  Le  analisi  su detti campioni, ai fini della caratterizzazione
del    rifiuto,    devono   essere   effettuate   secondo   metodiche
standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario
o internazionale.
  3.  Le analisi di cui al comma 2 devono essere effettuate almeno ad
ogni  inizio  di  attivita'  e,  successivamente,  ogni  due  anni e,
comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel
processo di recupero dei rifiuti.