Art. 9.
                          Test di cessione
  1.  I  test  di  cessione, qualora previsti nell'allegato 1, devono
essere  eseguiti  su  un  campione ottenuto nella stessa forma fisica
prevista nelle condizioni finali d'uso.
  2. I test di cessione previsti in allegato 1 devono essere eseguiti
secondo le procedure previste in allegato 3 al presente decreto.
  3.  I  test di cessione devono essere effettuati almeno ogni inizio
di  attivita'  e,  successivamente,  ogni  due anni e, comunque, ogni
volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di recupero
dei rifiuti.