Art. 9.
Test di cessione
1. I test di cessione, qualora previsti nell'allegato 1, devono
essere eseguiti su un campione ottenuto nella stessa forma fisica
prevista nelle condizioni finali d'uso.
2. I test di cessione previsti in allegato 1 devono essere eseguiti
secondo le procedure previste in allegato 3 al presente decreto.
3. I test di cessione devono essere effettuati almeno ogni inizio
di attivita' e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni
volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di recupero
dei rifiuti.