Art. 9. Test di cessione 1. I test di cessione, qualora previsti nell'allegato 1, devono essere eseguiti su un campione ottenuto nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni finali d'uso. 2. I test di cessione previsti in allegato 1 devono essere eseguiti secondo le procedure previste in allegato 3 al presente decreto. 3. I test di cessione devono essere effettuati almeno ogni inizio di attivita' e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti.