Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampleografica: vitigni fondamentali: Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot nero e Sangiovese da soli o congiuntamente per almeno il 70%; vitigni complementari: Aleatico, Barbera, Cabernet franc, Canaiolo, Cesanese, Ciliegiolo, Colorino, Dolcetto, Montepulciano, da soli o congiuntamente nella misura massima del 30%. I vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot nero devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai corrispondenti vitigni presenti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni nella misura massima del 15%.