Art. 2.
  I vini  a denominazione  di origine  controllata "Lago  di Corbara"
devono  essere ottenuti  dalle  uve provenienti  dai vigneti  aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampleografica:
  vitigni  fondamentali: Cabernet  sauvignon,  Merlot,  Pinot nero  e
Sangiovese da soli o congiuntamente per almeno il 70%;
  vitigni complementari: Aleatico, Barbera, Cabernet franc, Canaiolo,
Cesanese, Ciliegiolo,  Colorino, Dolcetto,  Montepulciano, da  soli o
congiuntamente nella misura massima del 30%.
  I vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" con
la specificazione  di uno  dei seguenti vitigni:  Cabernet sauvignon,
Merlot, Pinot nero  devono essere ottenuti dalle  uve provenienti dai
corrispondenti  vitigni presenti,  nell'ambito aziendale,  per almeno
l'85%.
  Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni
a bacca rossa raccomandati e/o  autorizzati per la provincia di Terni
nella misura massima del 15%.