Art. 4
  L'erogazione  dei  finanziamenti  in  favore  dei  singoli progetti
avverra'  mediante  le  anticipazioni  ed  i  saldi  previsti   dalle
normative  vigenti  in materia di Fondo Sociale Europeo e di Fondo di
Rotazione ex lege 183/87 e sara' effettuata dal Ministero del  Tesoro
sulla  base  di  comunicazioni  del  Ministero  del Lavoro e P.S.   -
U.C.O.F.P.L. - certificanti la sussistenza dei  presupposti  e  delle
condizioni di liquidabilita' della spesa.