Art. 4 L'erogazione dei finanziamenti in favore dei singoli progetti avverra' mediante le anticipazioni ed i saldi previsti dalle normative vigenti in materia di Fondo Sociale Europeo e di Fondo di Rotazione ex lege 183/87 e sara' effettuata dal Ministero del Tesoro sulla base di comunicazioni del Ministero del Lavoro e P.S. - U.C.O.F.P.L. - certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di liquidabilita' della spesa.