Art. 2.
  Per la produzione  del vino a denominazione  di origine controllata
"Friuli"  Aquileia,   in  deroga   a  quanto  previsto   dall'art.  2
dell'annesso disciplinare  di prduzione e  fino a tre anni  a partire
dalla data di entrata in vigere del medesimo, possono essere iscritti
a titolo transitorio  nell'albo previsto dall'art. 15  della legge 10
febbraio  1992, n.  164,  i vigneti  in cui  siano  presenti viti  di
vitigni  in percentuali  diverse da  quelle indicate  nel sopracitato
art. 2,  purche' esse non superino  del 15% il totale  delle viti dei
vitigni previsti per la produzione dei vini.
  Allo scadere del predetto periodo  transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente  saranno cancellati  d'ufficio dal  rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a  detti  vigneti le  modifiche  necessarie  per uniformare  la  loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'annesso  disciplinare di  produzione,  dandone comunicazione  al
competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura.