Art. 2. Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di prduzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigere del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura.