Art. 3.
  Chiunque produce,  vende, pone  in vendita o  comunque distribuisce
per  il consumo  vino  con la  denominazione  di origine  controllata
"Friuli" Aquileia  e' tenuto a  norma di legge,  all'osservanza delle
condizioni  e dei  requisiti stabiliti  nell'annesso disciplinare  di
produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 aprile 1998
 Il dirigente: La Torre