Art. 4. 1. Nell'accordare l'omologazione nazionale ai tipi di veicolo, nell'immatricolare o nell'autorizzare l'ammissione alla circolazione o l'uso di veicoli omologati a norma della direttiva recepita dal presente decreto, verranno loro attribuite masse massime ammissibili per l'immatricolazione o per la ammissione alla circolazione a livello nazionale, in base alle masse massime autorizzate a livello nazionale. Ai fini della determinazione di tali masse massime ammissibili per l'immatricolazione o per la ammissione alla circolazione non potra' rifiutarsi la applicazione, a richiesta del costruttore, della procedura di cui all'allegato IV del presente decreto.