Art. 4.
  1.  Nell'accordare l'omologazione  nazionale  ai  tipi di  veicolo,
nell'immatricolare o nell'autorizzare  l'ammissione alla circolazione
o l'uso  di veicoli  omologati a norma  della direttiva  recepita dal
presente decreto, verranno loro  attribuite masse massime ammissibili
per  l'immatricolazione  o  per  la ammissione  alla  circolazione  a
livello nazionale, in  base alle masse massime  autorizzate a livello
nazionale.  Ai  fini  della  determinazione  di  tali  masse  massime
ammissibili  per   l'immatricolazione  o   per  la   ammissione  alla
circolazione non  potra' rifiutarsi la applicazione,  a richiesta del
costruttore,  della procedura  di  cui all'allegato  IV del  presente
decreto.