Art. 2.
  1. Coloro  che aspirano a  ricoprire l'incarico di cui  all'art. 1,
devono,  nel termine  di  trenta  giorni a  decorrere  dalla data  di
pubblicazione   nella  Gazzetta   Ufficiale  del   presente  decreto,
presentare la domanda di cui al  medesimo art. 1 presso la segreteria
del consiglio di presidenza della giustizia tributaria. A tal fine fa
fede il timbro a data apposto dall'ufficio ricevente.
  2.  Si considerano  presentante  in tempo  utile  anche le  domande
spedite  a mezzo  raccomandata  con avviso  di  ricevimento entro  il
termine di cui  al precedente comma. A  tal fine fa fede  il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.