Art. 2. 1. Coloro che aspirano a ricoprire l'incarico di cui all'art. 1, devono, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, presentare la domanda di cui al medesimo art. 1 presso la segreteria del consiglio di presidenza della giustizia tributaria. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio ricevente. 2. Si considerano presentante in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.