Art. 3.
  1. La domanda di cui  all'art. 1, pena l'esclusione dall'elenco, di
cui al medesimo  art. 1, deve essere  corredata dalla documentazione,
in originale  o in  copia autentica, comprovante  l'appartenenza alla
categoria  di cui  all'art. 3,  comma 3,  del decreto  legislativo 31
dicembre 1992, n. 545;
  2. Alla domanda vanno allegati i documenti, in originale o in copia
autentica,  comprovanti il  possesso  dei titoli  professionali e  di
servizio di cui alle tabelle E ed F annesse al decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545;
  3. In luogo della documentazione di cui  ai commi 1 e 2 puo' essere
prodotta  dichiarazione sostitutiva  di atto  notorio. La  domanda, i
documenti  se prodotti  in copia  autentica, ovvero  la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, vanno assoggettati all'imposta di bollo.
  4. L'elenco  di cui  all'art. 1  e' pubblicato  mediante affissione
presso l'ufficio di  segreteria del consiglio di  presidenza e presso
gli uffici di segreteria della commissione tributaria interessata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 aprile 1998
                                                   Il Ministro: Visco