Art. 3. 1. La domanda di cui all'art. 1, pena l'esclusione dall'elenco, di cui al medesimo art. 1, deve essere corredata dalla documentazione, in originale o in copia autentica, comprovante l'appartenenza alla categoria di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; 2. Alla domanda vanno allegati i documenti, in originale o in copia autentica, comprovanti il possesso dei titoli professionali e di servizio di cui alle tabelle E ed F annesse al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; 3. In luogo della documentazione di cui ai commi 1 e 2 puo' essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La domanda, i documenti se prodotti in copia autentica, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, vanno assoggettati all'imposta di bollo. 4. L'elenco di cui all'art. 1 e' pubblicato mediante affissione presso l'ufficio di segreteria del consiglio di presidenza e presso gli uffici di segreteria della commissione tributaria interessata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 aprile 1998 Il Ministro: Visco