Art. 2.
  Per  la realizzazione  dei fini  di cui  sopra, si  stabiliscono le
seguenti cinque aree di intervento e relative ripartizioni dei fondi:
  a)  una  quota  di  L. 5.500.000.000  per  progetti  presentati  da
istituzioni  ed   associazioni  che,  sulla  base   delle  esperienze
acquisite, del patrimonio materiale ed immateriale di cui dispongono,
della  competenza dimostrata  e  dell'attivita' gia'  svolta si  sono
chiaramente specializzate nella  diffusione della cultura scientifica
e tecnologica  o nella conservazione e  valorizzazione del patrimonio
naturalistico, storicoscientifico e tecnologico.
  b)  una quota  di  L. 1.600.000.000  per  progetti riguardanti  gli
osservatori astronomici, gli orti botanici  e i musei naturalistici o
storicoscientifici, civici  e universitari, pubblici o  privati anche
nell'intento  di promuovere  un  miglior  coordinamento degli  stessi
nonche' di favorire l'attuazione di specifici progetti formativi;
  c) una  quota di L. 1.500.000.000  per progetti di diffusione  e di
formazione  per  e nella  scuola  presentati  da singoli  istituti  o
consorzi  di scuole,  da associazioni  di studenti  e di  docenti, da
imprese, enti ed  altre istituzioni con il fine di  favorire anche la
comunicazione tra  il mondo  della scuola e  il mondo  della scienza,
della ricerca e dell'industria;
  d) una quota  di L. 1.800.000.000 per altri  progetti ed iniziative
coerenti con le finalita' della legge;
  e) una quota di L. 600.000.000 per uno o piu' progetti di rilievo e
dimensione nazionale,  finalizzati alla  preparazione, realizzazione,
valorizzazione della  prossima settimana della cultura  scientifica e
tecnologica che si terra' dal 22 al 28 marzo 1999.
  Le  risorse attribuite  ad una  delle  aree di  intervento, ma  non
assegnate,  per  assenza  o inadeguatezza  dei  progetti  presentati,
possono essere utilizzate per finanziare  progetti di una delle altre
aree.