Art. 2. Per la realizzazione dei fini di cui sopra, si stabiliscono le seguenti cinque aree di intervento e relative ripartizioni dei fondi: a) una quota di L. 5.500.000.000 per progetti presentati da istituzioni ed associazioni che, sulla base delle esperienze acquisite, del patrimonio materiale ed immateriale di cui dispongono, della competenza dimostrata e dell'attivita' gia' svolta si sono chiaramente specializzate nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica o nella conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico, storicoscientifico e tecnologico. b) una quota di L. 1.600.000.000 per progetti riguardanti gli osservatori astronomici, gli orti botanici e i musei naturalistici o storicoscientifici, civici e universitari, pubblici o privati anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi nonche' di favorire l'attuazione di specifici progetti formativi; c) una quota di L. 1.500.000.000 per progetti di diffusione e di formazione per e nella scuola presentati da singoli istituti o consorzi di scuole, da associazioni di studenti e di docenti, da imprese, enti ed altre istituzioni con il fine di favorire anche la comunicazione tra il mondo della scuola e il mondo della scienza, della ricerca e dell'industria; d) una quota di L. 1.800.000.000 per altri progetti ed iniziative coerenti con le finalita' della legge; e) una quota di L. 600.000.000 per uno o piu' progetti di rilievo e dimensione nazionale, finalizzati alla preparazione, realizzazione, valorizzazione della prossima settimana della cultura scientifica e tecnologica che si terra' dal 22 al 28 marzo 1999. Le risorse attribuite ad una delle aree di intervento, ma non assegnate, per assenza o inadeguatezza dei progetti presentati, possono essere utilizzate per finanziare progetti di una delle altre aree.