Art. 3.
  La domanda  di concessione del contributo,  sottoscritta dal legale
rappresentante  dell'ente,  deve  essere trasmessa  o  presentata  al
Ministero dell'universita' edella  ricerca scientifica - Dipartimento
per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca, ufficio
I, piazzale Kennedy n. 20 -  00144 Roma, nel termine di trenta giorni
a decorrere  dalla data di  pubblicazione del presente  decreto nella
Gazzetta Ufficiale; la data di  spedizione e' comprovata dal timbro a
data dell'ufficio  postale accettante.  La domanda,  di cui  fa parte
integrante  anche  l'allegata  scheda  debitamente  completata,  deve
contenere tutti i dati che  permettano la completa individuazione del
beneficiario, ivi  compresa la  ragione sociale, estremi  relativi al
riconoscimento della personalita' giuridica  ove concessa, la sede ed
il codice fiscale,  il numero di conto di tesoreria  per gli enti che
ne sono titolari, il numero di conto postale o bancario per gli altri
enti. Deve  essere, inoltre,  dettagliatamente motivata  indicando in
particolare:
  a) titolo, obiettivo e destinatari del progetto;
  b) le strutture e le risorse  umane e strumentali che concorrono al
progetto ed i relativi costi;
  c)  l'eventuale rapporto  con altre  iniziative ed  altre fonti  di
finanziamento disponibili;
  d) il termine finale di realizzazione del programma.