Art. 3. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve essere trasmessa o presentata al Ministero dell'universita' edella ricerca scientifica - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca, ufficio I, piazzale Kennedy n. 20 - 00144 Roma, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda, di cui fa parte integrante anche l'allegata scheda debitamente completata, deve contenere tutti i dati che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione sociale, estremi relativi al riconoscimento della personalita' giuridica ove concessa, la sede ed il codice fiscale, il numero di conto di tesoreria per gli enti che ne sono titolari, il numero di conto postale o bancario per gli altri enti. Deve essere, inoltre, dettagliatamente motivata indicando in particolare: a) titolo, obiettivo e destinatari del progetto; b) le strutture e le risorse umane e strumentali che concorrono al progetto ed i relativi costi; c) l'eventuale rapporto con altre iniziative ed altre fonti di finanziamento disponibili; d) il termine finale di realizzazione del programma.