IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 23 della legge 29  maggio 1982, n. 308, che fa obbligo
ai costruttori di apparecchi di  riscaldamento o domestici e, qualora
si tratti  di apparecchi prodotti  all'estero, agli importatori  o ai
rivenditori,  ciascuno per  la parte  loro spettante,  di munire  gli
apparecchi stessi di etichetta  inerente all'informazione sul consumo
di energia  secondo le modalita'  stabilite con decreto  del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alle
direttive comunitarie;
  Vista la direttiva  92/75/CEE del Consiglio del  22 settembre 1992,
concernente l'indicazione del  consumo di energia e  di altre risorse
degli apparecchi domestici,  mediante l'etichettatura ed informazioni
uniformi relative ai prodotti;
  Vista la direttiva  94/2/CE della Commissione del  21 gennaio 1994,
che stabilisce modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per
quanto riguarda  l'etichettatura indicante il consumo  di energia dei
frigoriferi  elettrodomestici,  dei  congelatori  elettrodomestici  e
delle relative combinazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il  presente decreto si  applica ai frigoriferi,  conservatori e
congelatori per uso domestico alimentati  dalla rete elettrica e alle
loro  combinazioni. Sono  esclusi gli  apparecchi che  possono essere
alimentati altresi' da altre fonti di energia quali le batterie.
  2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le
informazioni  riportate  in  targa  ai  fini  della  sicurezza  degli
apparecchi di cui al comma 1.