IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, che fa obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori o ai rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo di energia secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alle direttive comunitarie; Vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; Vista la direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai frigoriferi, conservatori e congelatori per uso domestico alimentati dalla rete elettrica e alle loro combinazioni. Sono esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati altresi' da altre fonti di energia quali le batterie. 2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le informazioni riportate in targa ai fini della sicurezza degli apparecchi di cui al comma 1.