Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "distributore" - qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in leasing o esponga apparecchi domestici agli utilizzatori finali; b) "fornitore" - il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunita' europea oppure il soggetto che immette il prodotto sul mercato comunitario; c) "scheda" - una tabella informativa standardizzata relativa all'apparecchio in questione; d) "altre risorse essenziali" - acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un apparecchio in funzione normale; e) "informazioni complementari" - altre informazioni relative al funzionamento dell'apparecchio che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali.