Art. 3.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  a)  "distributore"  -  qualsiasi  dettagliante  o  qualsiasi  altra
persona che  venda, noleggi,  offra in  leasing o  esponga apparecchi
domestici agli utilizzatori finali;
  b) "fornitore" - il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato
nella Comunita'  europea oppure il  soggetto che immette  il prodotto
sul mercato comunitario;
  c)  "scheda"  -  una tabella  informativa  standardizzata  relativa
all'apparecchio in questione;
  d) "altre risorse essenziali" - acqua, prodotti chimici o qualsiasi
altra risorsa consumata da un apparecchio in funzione normale;
  e) "informazioni  complementari" -  altre informazioni  relative al
funzionamento dell'apparecchio che riguardano o servono a valutare il
suo consumo di energia o di altre risorse essenziali.