Art. 4.
        Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate
  1. L'etichetta da  apporre sugli apparecchi di cui  all'art. 1 deve
essere  redatta in  lingua  italiana  e conforme  al  modello di  cui
all'allegato I.  L'etichetta deve essere  apposta, in modo  da essere
chiaramente visibile, sull'esterno della  parte anteriore o superiore
dell'apparecchio domestico  offerto in  vendita, noleggio  o leasing,
oppure esposto all'utilizzatore finale.
  2.  Tutti i  fornitori  che immettono  sul  mercato gli  apparecchi
domestici  di cui  all'art.  1,  sono tenuti  a  fornire altresi'  le
etichette  conformi, sotto  tutti gli  aspetti, al  presente decreto,
nonche'  una  scheda informativa  relativa  al  prodotto, redatta  in
lingua  italiana, rispondente  alle indicazioni  dell'allegato II.  I
fornitori sono  responsabili dell'esattezza  delle etichette  e delle
schede da essi fornite.
  3.  Il distributore  e' tenuto  a corredare  gli apparecchi  di cui
all'art. 1  della scheda  informativa e,  qualora un  apparecchio sia
esposto, ad apporre l'etichetta come previsto al comma 1.
  4. Quando l'offerta di vendita, locazione o vendita rateale avviene
in forma tale che il potenziale acquirente non possa prendere visione
dell'apparecchio,   la   comunicazione   deve  contenere   tutte   le
informazioni elencate all'allegato III.
  5.  Gli  apparecchi   di  cui  all'art.  1   sono  suddivisi  nelle
"categorie"  definite all'allegato  IV.  La  categoria di  efficienza
energetica di ogni apparecchio deve essere conforme all'allegato V.
  6.  Ai sensi  dell'art.  23 della  legge 29  maggio  1982, n.  308,
decorsi sei mesi dalla emanazione del presente decreto, e' vietata la
vendita al pubblico  degli apparecchi di cui all'art. 1,  se privi di
etichetta conforme al presente decreto.