Art. 4. Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate 1. L'etichetta da apporre sugli apparecchi di cui all'art. 1 deve essere redatta in lingua italiana e conforme al modello di cui all'allegato I. L'etichetta deve essere apposta, in modo da essere chiaramente visibile, sull'esterno della parte anteriore o superiore dell'apparecchio domestico offerto in vendita, noleggio o leasing, oppure esposto all'utilizzatore finale. 2. Tutti i fornitori che immettono sul mercato gli apparecchi domestici di cui all'art. 1, sono tenuti a fornire altresi' le etichette conformi, sotto tutti gli aspetti, al presente decreto, nonche' una scheda informativa relativa al prodotto, redatta in lingua italiana, rispondente alle indicazioni dell'allegato II. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite. 3. Il distributore e' tenuto a corredare gli apparecchi di cui all'art. 1 della scheda informativa e, qualora un apparecchio sia esposto, ad apporre l'etichetta come previsto al comma 1. 4. Quando l'offerta di vendita, locazione o vendita rateale avviene in forma tale che il potenziale acquirente non possa prendere visione dell'apparecchio, la comunicazione deve contenere tutte le informazioni elencate all'allegato III. 5. Gli apparecchi di cui all'art. 1 sono suddivisi nelle "categorie" definite all'allegato IV. La categoria di efficienza energetica di ogni apparecchio deve essere conforme all'allegato V. 6. Ai sensi dell'art. 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, decorsi sei mesi dalla emanazione del presente decreto, e' vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui all'art. 1, se privi di etichetta conforme al presente decreto.