Art. 5. Documentazione tecnica 1. La documentazione tecnica che deve approntare il fornitore deve contenere, al fine di consentire la valutazione dell'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda: a) il nome e l'indirizzo del fornitore; b) una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente; c) informazioni eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia; d) i risultati delle prove di misura significative effettuate in base alle norme indicate nell'art. 2; e) le eventuali istruzioni per l'uso.