Art. 5.
                        Documentazione tecnica
  1. La documentazione tecnica che  deve approntare il fornitore deve
contenere, al  fine di  consentire la valutazione  dell'esattezza dei
dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda:
    a) il nome e l'indirizzo del fornitore;
  b)  una  descrizione  generale  dell'apparecchio  che  consenta  di
identificarlo univocamente;
  c) informazioni  eventualmente in forma di  disegni, riguardanti le
principali  caratteristiche progettuali  del modello,  in particolare
quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;
  d) i  risultati delle prove  di misura significative  effettuate in
base alle norme indicate nell'art. 2;
    e) le eventuali istruzioni per l'uso.