Art. 6.
                        Vigilanza e controllo
  1.  Per  l'espletamento  dei   compiti  di  vigilanza  e  controllo
sull'applicazione del presente  decreto, il Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato   si  avvale  dei  propri  uffici
provinciali e,  previa intesa,  di altre amministrazioni  dello Stato
nonche' delle autorita' pubbliche  locali competenti per materia; per
le  attivita' di  verifica  tecnica sulla  veridicita' del  contenuto
delle  etichette puo'  avvalersi,  oltre che  dei propri  laboratori,
anche  dell'Ente  per le  nuove  tecnologie,  l'energia e  l'ambiente
(ENEA) o di altri organismi individuati con specifico decreto.
  2.  Gli   uffici  provinciali   dell'industria,  del   commercio  e
dell'artigianato sono gli organi competenti a ricevere il rapporto di
cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 aprile 1998
                                                 Il Ministro: Bersani