Art. 6. Vigilanza e controllo 1. Per l'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo sull'applicazione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dei propri uffici provinciali e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato nonche' delle autorita' pubbliche locali competenti per materia; per le attivita' di verifica tecnica sulla veridicita' del contenuto delle etichette puo' avvalersi, oltre che dei propri laboratori, anche dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) o di altri organismi individuati con specifico decreto. 2. Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono gli organi competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 1998 Il Ministro: Bersani