Art. 6. Adempimenti dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco 1. Il Comando riporta su tutte le copie delle domande, di cui ai precedenti articoli, la data di presentazione e il numero di protocollo, restituendo all'interessato la copia prodotta in carta semplice. 2. La copia in bollo della dichiarazione di cui al precedente art. 3, contenente la data di presentazione della medesima ed il numero di protocollo dell'ufficio, e' restituita all'interessato munita del visto di ricezione del Comando, quale autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. 3. Il Comando provvede a comunicare al richiedente il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il parere di conformita' sui progetti e le autorizzazioni in deroga sono trasmessi agli interessati corredati da una copia della documentazione graficoillustrativa presentata, munita degli estremi identificativi del parere o dell'autorizzazione. 5. Il Comando provvede al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art. 4, sulla base della documentazione prodotta in allegato alla domanda, senza effettuare sopralluogo di verifica.