Art. 6.
                 Adempimenti dei Comandi provinciali
                        dei vigili del fuoco
  1. Il  Comando riporta su tutte  le copie delle domande,  di cui ai
precedenti  articoli,  la  data  di  presentazione  e  il  numero  di
protocollo, restituendo  all'interessato la  copia prodotta  in carta
semplice.
  2. La copia in bollo della  dichiarazione di cui al precedente art.
3, contenente la data di presentazione della medesima ed il numero di
protocollo  dell'ufficio, e'  restituita  all'interessato munita  del
visto di  ricezione del Comando, quale  autorizzazione provvisoria ai
sensi  dell'art.  3,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
  3. Il Comando provvede a  comunicare al richiedente il responsabile
del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  4. Il  parere di  conformita' sui progetti  e le  autorizzazioni in
deroga sono trasmessi  agli interessati corredati da  una copia della
documentazione graficoillustrativa  presentata, munita  degli estremi
identificativi del parere o dell'autorizzazione.
  5. Il  Comando provvede al  rinnovo del certificato  di prevenzione
incendi, di cui all'art. 4,  sulla base della documentazione prodotta
in allegato alla domanda, senza effettuare sopralluogo di verifica.