Art. 7. Uniformita' della durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco 1. La durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche al fine di stabilire l'importo dei corrispettivi di cui all'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche ed integrazioni, e' riportata nella tabella di cui all'allegato 6 al presente decreto, tenuto conto del tipo di prestazione richiesta, della tipologia e della complessita' dell'attivita' soggetta a controllo. 2. Per le deroghe, la durata del servizio e' calcolata sulla base di quella prevista per i pareri di conformita' del progetto delle corrispondenti attivita', maggiorata del cinquanta per cento. 3. Qualora la richiesta interessi piu' attivita' singolarmente elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, la durata del servizio e' pari a quella complessivamente risultante dalla durata prevista per ogni singola attivita'.