Art. 7.
     Uniformita' della durata dei servizi di prevenzione incendi
          resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco
  1. La  durata dei servizi  di prevenzione incendi resi  dai Comandi
provinciali  dei  vigili  del  fuoco,  anche  al  fine  di  stabilire
l'importo dei corrispettivi  di cui all'art. 6 della  legge 26 luglio
1965, n.  966, e successive  modifiche ed integrazioni,  e' riportata
nella tabella di cui all'allegato 6 al presente decreto, tenuto conto
del  tipo   di  prestazione   richiesta,  della  tipologia   e  della
complessita' dell'attivita' soggetta a controllo.
  2. Per le  deroghe, la durata del servizio e'  calcolata sulla base
di quella  prevista per  i pareri di  conformita' del  progetto delle
corrispondenti attivita', maggiorata del cinquanta per cento.
  3.  Qualora la  richiesta  interessi  piu' attivita'  singolarmente
elencate  nell'allegato  al  decreto  del  Ministro  dell'interno  16
febbraio 1982, e successive modifiche  ed integrazioni, la durata del
servizio e'  pari a  quella complessivamente risultante  dalla durata
prevista per ogni singola attivita'.