Art. 15. Sanzioni ed abrogazioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente decreto di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire dieci milioni a sessanta milioni. 2. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire due milioni a dodici milioni.