Art. 15.
                       Sanzioni ed abrogazioni
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni del presente decreto di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 e'
punito  con la  sanzione  pecuniaria  amministrativa consistente  nel
pagamento di una somma da lire dieci milioni a sessanta milioni.
  2. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 7 e
8 e'  punito con  la sanzione pecuniaria  amministrativa da  lire due
milioni a dodici milioni.