IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la  legge 31 luglio  1997, n. 249,  concernente l'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle  telecomunicazioni e radiotelevisivo ed  in particolare
l'art.  5, comma  2, relativo  alla remunerazione  degli obblighi  di
servizio universale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318, concernente  il  regolamento di  attuazione  della legge  23
dicembre 1996,  n. 650, e  del decreto-legge  1 maggio 1997,  n. 115,
convertito in legge 1 luglio 1997, n. 189;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  12,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 318  del 1997, nel quale si stabilisce
che  l'Autorita'  fissa  le   procedure  relative  al  meccanismo  di
ripartizione dell'onere  conseguente agli  obblighi di  fornitura del
servizio universale;
  Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997 recante disposizioni
per  il   rilascio  delle  licenze  individuali   nel  settore  delle
telecomunicazioni, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.  283 del 4
dicembre 1997;
  Visto  il parere  dell'Autorita'  garante della  concorrenza e  del
mercato del  7 dicembre 1995  riguardante, tra l'altro, i  criteri di
contribuzione  al  finanziamento  del   servizio  universale  ed,  in
particolare, l'indicazione secondo la  quale, per favorire l'ingresso
sul  mercato di  nuovi operatori,  gli oneri  relativi alla  predetta
contribuzione potrebbero cominciare a gravare su di essi solo dopo il
loro primo insediamento sul mercato;
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee al
Consiglio,  al Parlamento  economico e  sociale e  al Comitato  delle
regioni  del  13  marzo  1996  relativa  al  servizio  universale  di
telecomunicazioni  nella   prospettiva  di  un   contesto  pienamente
liberalizzato;
  Vista la  comunicazione della  Commissione delle  Comunita' europee
del 27  novembre 1996 relativa  ai criteri di valutazione  dei regimi
nazionali  di  calcolo dei  costi  e  di finanziamento  del  servizio
universale nel  settore delle telecomunicazioni ed  agli orientamenti
agli Stati membri in merito al funzionamento di tali regimi;
  Visto  lo  studio dell'ottobre  1997  realizzato  per la  Direzione
generale  XIII della  Commissione  europea  riguardante "Costing  and
financing   Universal   service    obligations   in   a   competitive
telecommunications environment in the European Union";
  Considerata la  crescente diffusione  delle comunicazioni  mobili e
personali rilevabile presso l'utenza;
  Considerata in particolare la  ormai continua e stabile sussistenza
di oggettivi elementi,  rilevati e rilevabili, che  hanno favorito lo
sviluppo del settore radiomobile in Italia, tra i quali:
  la sensibile riduzione dei costi di accesso per la clientela a tale
categoria  di servizi  in  ragione della  diminuzione  del prezzo  di
vendita degli apparati terminali;
  la presenza di  numerosi profili di offerta, ivi  comprese le forme
di traffico prepagato, caratterizzati  dall'assenza del contributo di
attivazione e dei canoni  mensili di abbonamento, differentemente dai
servizi di telecomunicazioni forniti attraverso la rete fissa;
  la diminuzione dei prezzi di  offerta del traffico effettuato sulle
reti radiomobili, ivi compresi  quelli relativi alle comunicazioni in
ambito urbano recentemente introdotti;
  l'elevata  flessibilita' delle  condizioni  economiche offerta  dei
servizi radiomobili, sia analogici sia digitali;
  Considerata  la percentuale  di copertura  della popolazione  ormai
raggiunta dai servizi radiomobili,  analogici e digitali, disponibili
sul mercato italiano;
  Considerato  il   numero  di   abbonati  al   servizio  radiomobile
rilevabile a livello  nazionale, ivi compresi gli utenti  di forme di
traffico prepagato,  anche in  rapporto agli  abbonati ai  servizi di
rete fissa;
  Considerato  il  fatturato  dei servizi  radiomobili  rilevabile  a
livello nazionale,  anche in  rapporto a quello  dei servizi  di rete
fissa regolamentati;
  Considerato  il livello  di penetrazione  del servizio  radiomobile
rilevabile in ambito nazionale;
  Considerato  il tasso  di  crescita degli  indicatori del  servizio
radiomobile sopra riportati;
  Considerata    l'esigenza   di    garantire   uno    sviluppo   non
discriminatorio   della   concorrenza   nell'ambito   delle   diverse
piattaforme tecnologiche;
  Considerato il graduale consolidamento  del processo di convergenza
delle  reti   fisse  e  mobili,  recentemente   sancito  anche  dalla
Comunicazione della Commissione europea riguardante gli "Orientamenti
strategici e  politici per  l'ulteriore sviluppo  delle comunicazioni
mobili e senza filo" (COM(97)513);
  Visto  il   Libro  Verde   sulla  convergenza  dei   settori  delle
telecomunicazioni,  dei media  e  delle tecnologie  dell'informazione
presentato dalla Commissione europea (COM(97)623);
  Viste le  considerazioni del nucleo di  consulenza per l'attuazione
delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'
(NARS), prot.  7/1339 dell'11 febbraio  1998, che ha  espresso parere
favorevole, con  osservazioni che  sono state recepite,  sullo schema
del provvedimento;
  Visto il parere ai sensi dell'art.  22 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, reso  dall'Autorita' garante della concorrenza  e del mercato
con nota proc. S/208 prot. n. 13830 del 25 febbraio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:
  a) "regolamento", il provvedimento citato  in premessa che attua le
direttive comunitarie nel  settore delle telecomunicazioni, approvato
con decreto  del Presidente  della Repubblica  19 settembre  1997, n.
318;
  b) "Autorita'",  l'organismo istituito dall'art. 1,  comma 1, della
legge 31 luglio 1997, n. 249,  e definito anche dall'art. 1, comma 1,
lettera d), del regolamento, fermo quanto previsto dall'art. 1, comma
25, della citata legge n. 249 del 1997;
  c)  "cliente  non remunerativo",  il  cliente  che l'operatore  non
servirebbe  se  non  fosse  soggetto  all'obbligo  di  fornitura  del
servizio  universale  ovvero il  cliente  per  il quale  l'incremento
complessivo  dei  ricavi  ad  esso relativi  e'  inferiore  al  costo
incrementale  che deve  essere affrontato  dall'operatore al  fine di
prestare il predetto servizio al medesimo cliente;
  d) "servizi non remunerativi", i  servizi il cui costo incrementale
di fornitura e'  superiore a tutti gli  eventuali ricavi incrementali
ad essi associati  che l'operatore percepisce per  la prestazione dei
servizi in questione;
  e)  "aree  non  remunerative",  le  aree  che,  limitatamente  alla
prestazione del servizio di  telefonia vocale, l'operatore cesserebbe
di  servire,  se non  fosse  soggetto  all'obbligo di  fornitura  del
servizio  universale a  causa  dell'elevato costo  di fornitura  alla
clientela di un accesso alla rete;
  f) "capitale  incrementale impiegato", il capitale  incrementale di
cui un operatore ha bisogno  per realizzare una particolare attivita'
o  un incremento  di attivita'  che puo'  riguardare, ad  esempio, un
cliente o un gruppo di clienti o un servizio specifico;
  g) "tasso  di rendimento del  capitale impiegato", il  rapporto tra
profitto contabile e capitale contabile impiegato;
  h)  "ragionevole tasso  di rendimento  del capitale  impiegato", il
tasso richiesto per continuare ad  attirare fondi dagli investitori e
calcolato  sulla  base  dei  costi correnti,  anche  considerando  il
livello  di  concorrenzialita'  del settore  delle  telecomunicazioni
nonche' la sua rischiosita' rispetto ai predetti fini;
  i) "ricavi e costi evitabili", i ricavi ed i costi che un operatore
potrebbe  evitare  se  cessasse   una  determinata  attivita'  o  non
procedesse ad un incremento di attivita'.
  2. Ai fini  del presente provvedimento si  applicano le definizioni
di cui all'art. 1 del regolamento.