IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ed in particolare l'art. 5, comma 2, relativo alla remunerazione degli obblighi di servizio universale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente il regolamento di attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito in legge 1 luglio 1997, n. 189; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, nel quale si stabilisce che l'Autorita' fissa le procedure relative al meccanismo di ripartizione dell'onere conseguente agli obblighi di fornitura del servizio universale; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997 recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997; Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato del 7 dicembre 1995 riguardante, tra l'altro, i criteri di contribuzione al finanziamento del servizio universale ed, in particolare, l'indicazione secondo la quale, per favorire l'ingresso sul mercato di nuovi operatori, gli oneri relativi alla predetta contribuzione potrebbero cominciare a gravare su di essi solo dopo il loro primo insediamento sul mercato; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee al Consiglio, al Parlamento economico e sociale e al Comitato delle regioni del 13 marzo 1996 relativa al servizio universale di telecomunicazioni nella prospettiva di un contesto pienamente liberalizzato; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee del 27 novembre 1996 relativa ai criteri di valutazione dei regimi nazionali di calcolo dei costi e di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni ed agli orientamenti agli Stati membri in merito al funzionamento di tali regimi; Visto lo studio dell'ottobre 1997 realizzato per la Direzione generale XIII della Commissione europea riguardante "Costing and financing Universal service obligations in a competitive telecommunications environment in the European Union"; Considerata la crescente diffusione delle comunicazioni mobili e personali rilevabile presso l'utenza; Considerata in particolare la ormai continua e stabile sussistenza di oggettivi elementi, rilevati e rilevabili, che hanno favorito lo sviluppo del settore radiomobile in Italia, tra i quali: la sensibile riduzione dei costi di accesso per la clientela a tale categoria di servizi in ragione della diminuzione del prezzo di vendita degli apparati terminali; la presenza di numerosi profili di offerta, ivi comprese le forme di traffico prepagato, caratterizzati dall'assenza del contributo di attivazione e dei canoni mensili di abbonamento, differentemente dai servizi di telecomunicazioni forniti attraverso la rete fissa; la diminuzione dei prezzi di offerta del traffico effettuato sulle reti radiomobili, ivi compresi quelli relativi alle comunicazioni in ambito urbano recentemente introdotti; l'elevata flessibilita' delle condizioni economiche offerta dei servizi radiomobili, sia analogici sia digitali; Considerata la percentuale di copertura della popolazione ormai raggiunta dai servizi radiomobili, analogici e digitali, disponibili sul mercato italiano; Considerato il numero di abbonati al servizio radiomobile rilevabile a livello nazionale, ivi compresi gli utenti di forme di traffico prepagato, anche in rapporto agli abbonati ai servizi di rete fissa; Considerato il fatturato dei servizi radiomobili rilevabile a livello nazionale, anche in rapporto a quello dei servizi di rete fissa regolamentati; Considerato il livello di penetrazione del servizio radiomobile rilevabile in ambito nazionale; Considerato il tasso di crescita degli indicatori del servizio radiomobile sopra riportati; Considerata l'esigenza di garantire uno sviluppo non discriminatorio della concorrenza nell'ambito delle diverse piattaforme tecnologiche; Considerato il graduale consolidamento del processo di convergenza delle reti fisse e mobili, recentemente sancito anche dalla Comunicazione della Commissione europea riguardante gli "Orientamenti strategici e politici per l'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e senza filo" (COM(97)513); Visto il Libro Verde sulla convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione presentato dalla Commissione europea (COM(97)623); Viste le considerazioni del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), prot. 7/1339 dell'11 febbraio 1998, che ha espresso parere favorevole, con osservazioni che sono state recepite, sullo schema del provvedimento; Visto il parere ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, reso dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato con nota proc. S/208 prot. n. 13830 del 25 febbraio 1998; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per: a) "regolamento", il provvedimento citato in premessa che attua le direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318; b) "Autorita'", l'organismo istituito dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e definito anche dall'art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento, fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 25, della citata legge n. 249 del 1997; c) "cliente non remunerativo", il cliente che l'operatore non servirebbe se non fosse soggetto all'obbligo di fornitura del servizio universale ovvero il cliente per il quale l'incremento complessivo dei ricavi ad esso relativi e' inferiore al costo incrementale che deve essere affrontato dall'operatore al fine di prestare il predetto servizio al medesimo cliente; d) "servizi non remunerativi", i servizi il cui costo incrementale di fornitura e' superiore a tutti gli eventuali ricavi incrementali ad essi associati che l'operatore percepisce per la prestazione dei servizi in questione; e) "aree non remunerative", le aree che, limitatamente alla prestazione del servizio di telefonia vocale, l'operatore cesserebbe di servire, se non fosse soggetto all'obbligo di fornitura del servizio universale a causa dell'elevato costo di fornitura alla clientela di un accesso alla rete; f) "capitale incrementale impiegato", il capitale incrementale di cui un operatore ha bisogno per realizzare una particolare attivita' o un incremento di attivita' che puo' riguardare, ad esempio, un cliente o un gruppo di clienti o un servizio specifico; g) "tasso di rendimento del capitale impiegato", il rapporto tra profitto contabile e capitale contabile impiegato; h) "ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato", il tasso richiesto per continuare ad attirare fondi dagli investitori e calcolato sulla base dei costi correnti, anche considerando il livello di concorrenzialita' del settore delle telecomunicazioni nonche' la sua rischiosita' rispetto ai predetti fini; i) "ricavi e costi evitabili", i ricavi ed i costi che un operatore potrebbe evitare se cessasse una determinata attivita' o non procedesse ad un incremento di attivita'. 2. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del regolamento.