Art. 3.
                          Costi da ripartire
  1. Ai  sensi dell'art.  3, comma  10, del  regolamento, i  costi da
ripartire, oltre a  quello netto relativo agli  obblighi del servizio
universale calcolato  secondo i fattori  di cui all'art. 3,  comma 7,
del regolamento,  ed all'art.  4 del presente  provvedimento, possono
comprendere, nel rispetto degli indirizzi normativi comunitari:
  a) gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo
netto da  parte del  soggetto incaricato  dall'Autorita', al  fine di
garantire  l'effettiva  implementazione  dello  schema  nazionale  di
finanziamento   delle   obbligazioni   di  fornitura   del   servizio
universale;
  b)  i costi  sostenuti,  in presenza  delle ulteriori  prescrizioni
dell'Autorita',  al  fine  di  favorire  lo  sviluppo  della  ricerca
scientifica   e  tecnica   nonche'  la   formazione  in   materia  di
telecomunicazioni, anche tenendo conto di quanto previsto nel decreto
ministeriale  25 novembre  1997  concernente le  disposizioni per  il
rilascio    delle    licenze    individuali   nel    settore    delle
telecomunicazioni.  Tali eventuali  prescrizioni devono  rispettare i
principi  di  non  discriminazione,  trasparenza  e  proporzionalita'
evitando di  costituire impedimenti  allo sviluppo  della concorrenza
nel  settore delle  telecomunicazioni  e  favorendo il  perseguimento
dell'efficienza nelle predette attivita'.