Art. 3. Costi da ripartire 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del regolamento, i costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui all'art. 3, comma 7, del regolamento, ed all'art. 4 del presente provvedimento, possono comprendere, nel rispetto degli indirizzi normativi comunitari: a) gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte del soggetto incaricato dall'Autorita', al fine di garantire l'effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale; b) i costi sostenuti, in presenza delle ulteriori prescrizioni dell'Autorita', al fine di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica nonche' la formazione in materia di telecomunicazioni, anche tenendo conto di quanto previsto nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 concernente le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni. Tali eventuali prescrizioni devono rispettare i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalita' evitando di costituire impedimenti allo sviluppo della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni e favorendo il perseguimento dell'efficienza nelle predette attivita'.