Art. 4.
                       Calcolo del costo netto
  1. Gli organismi incaricati della fornitura del servizio universale
sono tenuti ad indicare distintamente,  ai fini del calcolo del costo
netto ad esso  relativo, i servizi non  remunerativi, individuati tra
quelli di  cui all'art. 3,  comma 1,  del regolamento, il  numero dei
clienti ed i  gruppi di clienti non remunerativi nonche'  le aree non
remunerative.
  2.  Ai sensi  di quanto  disposto dall'art.  3, commi  7 e  10, del
regolamento, il calcolo del costo netto e' determinato individuando i
costi  ed  i  ricavi,  prospettici  incrementali  di  lungo  periodo,
rispettivamente sostenuti  e percepiti per la  fornitura del servizio
di telefonia vocale a clienti o  gruppi di clienti non remunerativi o
in  aree  non  remunerative  e   per  la  fornitura  di  servizi  non
remunerativi tra quelli di cui  all'art. 3, comma 1, del regolamento.
Ai fini del predetto calcolo:
  a) non sono  ammesse duplicazioni per quanto  attiene agli elementi
di costo o  di ricavo, in particolare riferibili a  clienti o ad aree
non remunerativi;
  b) si tiene  anche conto di un rendimento  ragionevole sul capitale
incrementale impiegato;
    c) non si tiene conto dei costi non recuperabili;
  d) non  si tiene conto  dei costi comuni  e congiunti che  non sono
collegabili, direttamente o indirettamente, ai servizi prestati;
  e)  i dati  relativi ai  servizi di  cui all'art.  3, comma  1, del
regolamento,   diversi   dalla   telefonia  vocale,   devono   essere
rappresentati in modo distinto per ciascun servizio.
  3.  Ai  fini  del  comma   2  si  considerano  i  costi  evitabili,
prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:
  a) i costi della rete d'accesso  relativa ai clienti o ai gruppi di
clienti non  remunerativi, alle aree  non remunerative ed  ai servizi
non remunerativi;
  b)  i  costi  della  rete  di  trasmissione  locale  nonche'  della
commutazione  relativa  ai  clienti  o   ai  gruppi  di  clienti  non
remunerativi,  alle   aree  non   remunerative  ed  ai   servizi  non
remunerativi;
  c)  i costi  della gestione  commerciale relativa  ai clienti  o ai
gruppi di clienti non remunerativi,  alle aree non remunerative ed ai
servizi non remunerativi;
  d) i costi dei servizi di interconnessione per il traffico relativo
ai clienti  o ai gruppi  di clienti  non remunerativi, alle  aree non
remunerative ed ai servizi non remunerativi;
  e)  i costi  del  traffico ricevuto  dai clienti  o  dai gruppi  di
clienti non remunerativi ovvero dalle aree non remunerative;
  f)  i costi,  diversi da  quelli  di cui  alle lettere  precedenti,
relativi alla fornitura di servizi non remunerativi tra i quali:
  1) fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento;
  2)  fornitura di  un servizio  a condizioni  speciali e  di opzioni
speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;
    3) fornitura di servizi di informazione abbonati;
  4)  fornitura dell'elenco  degli abbonati  limitatamente alla  rete
urbana di appartenenza ed alle attivita' di pubblicazione e stampa;
    5) fornitura dei servizi tramite operatore.
  4.  Ai  fini  del  comma  2  si  considerano  i  ricavi  evitabili,
prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:
  a) i ricavi diretti dovuti a  contributi di attivazione ed a canoni
di  abbonamento percepiti  da  clienti  o da  gruppi  di clienti  non
remunerativi ovvero in aree non remunerative;
  b) i ricavi diretti dovuti alle comunicazioni generate da clienti o
da  gruppi   di  clienti   non  remunerativi   ovvero  da   aree  non
remunerative;
  c)  i   ricavi  indiretti  dovuti   agli  importi  pagati   per  le
comunicazioni generate  da tutti gli utenti  remunerativi quando essi
chiamano clienti  non remunerativi, ovvero le  aree non remunerative,
compresi i ricavi derivanti dai servizi  a numero verde e dai servizi
con addebito ripartito;
  d)  i  ricavi  generati  dai servizi  di  interconnessione  per  il
traffico relativo alle  aree non remunerative ed ai  clienti o gruppi
di clienti non remunerativi;
  e) nel caso  di cabine telefoniche pubbliche, i  ricavi relativi al
traffico  telefonico generato,  incluso quello  verso numeri  verdi e
servizi con  addebito ripartito,  all'uso delle cabine  come supporto
per  antenne,  alla  vendita  di  carte  telefoniche  prepagate  alla
pubblicita' affissa sulle cabine  e sulle carte telefoniche prepagate
nonche'  i  ricavi derivanti  dalle  altre  carte utilizzabili  nelle
cabine telefoniche;
  f) nel caso di fornitura di  un servizio di informazione abbonati e
di  elenco telefonico  abbonati in  forma cartacea  o elettronica,  i
ricavi relativi alla pubblicita' all'interno degli elenchi telefonici
cartacei,  inclusa  quella   relativa  ai  prodotti  commercializzati
dall'organismo   di   telecomunicazioni   incaricato   del   servizio
universale  nonche',  ove  determinabili,   i  ricavi  derivanti  dal
traffico indotto per  la consultazione dei servizi  informazione e di
elenco telefonico abbonati;
  g) i ricavi derivanti dalle  chiamate sostitutive che devono essere
stimate sulla base di un  confronto con i ricavi incrementali diretti
che verrebbero persi  se fosse interrotto il servizio  ai clienti non
remunerativi.
  5.  Non sono  inclusi  nel  calcolo del  costo  netto del  servizio
universale i fattori di cui all'art.  3, comma 8, del regolamento tra
cui quelli dell'art. 3, comma  1, lettera f), del regolamento stesso.
In   particolare,  l'eventuale   deficit  sull'accesso   direttamente
relativo  ai  clienti  non  remunerativi, a  gruppi  di  clienti  non
remunerativi ed alle aree non  remunerative, ove rilevato, in tutto o
in  parte, in  sede di  determinazione del  costo netto  del servizio
universale, non e' compreso nel calcolo del deficit sull'accesso.