Art. 2.
  Ai  fini  della  rilevazione  della  situazione  del  frontalierato
esistente  in  ciascun comune,  si  assumono  i dati  rilevati  dalle
competenti  autorita' dei  Cantoni dei  Grigioni, del  Vallese e  del
Ticino alla data del 31 agosto del 1996 e 1997. l dati sono acquisiti
direttamente dalle autorita' italiane presso quelle svizzere.