Art. 2. Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorita' dei Cantoni dei Grigioni, del Vallese e del Ticino alla data del 31 agosto del 1996 e 1997. l dati sono acquisiti direttamente dalle autorita' italiane presso quelle svizzere.