Art. 3.
  La ripartizione delle somme  affluite per compensazione finanziaria
viene limitata ai  comuni il cui territorio sia compreso,  in tutto o
in parte, nella  fascia di 20 km dalla linea  di confine con l'Italia
dei tre Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.
  Negli  articoli  successivi  tali  comuni  saranno,  sinteticamente
denominati "comuni di confine".