Art. 3. La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente denominati "comuni di confine".