Art. 4. La ripartizione relativa agli anni 1996 e 1997 e' operata distintamente sulla base delle rispettive "quote procapite", ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre Cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 1996 e 1997, per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti, alla data del 31 agosto di ciascun anno, nei "comuni di confine" e che abbiano svolto nel corso dell'anno attivita' di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni in questione.