Art. 4.
  La  ripartizione  relativa  agli  anni   1996  e  1997  e'  operata
distintamente sulla base delle rispettive "quote procapite", ottenute
dividendo l'importo globale  della compensazione finanziaria, versata
dai tre Cantoni summenzionati e riferita  a ciascun anno 1996 e 1997,
per il numero complessivo  dei lavoratori frontalieri residenti, alla
data del  31 agosto di  ciascun anno, nei  "comuni di confine"  e che
abbiano svolto nel corso dell'anno  attivita' di lavoro dipendente in
uno dei tre Cantoni in questione.